Ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla medesima legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

L’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è subordinata all’autorizzazione della Provincia rilasciata secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge, dal Regolamento Provinciale in materia e nel rispetto del piano provinciale delle autorizzazioni rilasciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 264/91.

 

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modificato il 25/02/2021