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Briciole di pane

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  2. Trasporto merci in conto proprio
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Trasporto merci in conto proprio

  • Condizioni necessarie al rilascio di Licenze per il trasporto di cose in conto proprio

  • MODULISTICA

  • CODICI ISTAT

Condizioni necessarie al rilascio di Licenze per il trasporto di cose in conto proprio

Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

 

1.    il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.

Si intende per attività complementare quando:

a.     le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;

b.     i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;

c.     i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.

 

2.     Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione, detenute per essere elaborate in relazione all’attività svolta ovvero, tenute in deposito in conformità ad un contratto di deposito o di mandato ad acquistare o a vendere.

 

3.     Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.

 

4.     Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).

 

VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI LICENZA DI TRASPORTO:

-          veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 t.;

-          veicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

-          veicoli classificati ad uso speciale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 06.06.1974, n. 298

D.P.R. 16.09.1977, n. 783

Legge 30.03.1987, n. 132

 


 


Condizioni necessarie al rilascio di Licenze per il trasporto di cose in conto proprio

 

 

Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

 

1.    il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.

Si intende per attività complementare quando:

a.     le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;

b.     i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;

c.     i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.

 

2.     Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione, detenute per essere elaborate in relazione all’attività svolta ovvero, tenute in deposito in conformità ad un contratto di deposito o di mandato ad acquistare o a vendere.

 

3.     Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.

 

4.     Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).

 

VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI LICENZA DI TRASPORTO:

-          veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 t.;

-          veicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

-          veicoli classificati ad uso speciale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 06.06.1974, n. 298

D.P.R. 16.09.1977, n. 783

Legge 30.03.1987, n. 132

 

ORARIO DI APERTURA SPORTELLO: 
in questo periodo di emergenza sanitaria si riceve solo su appuntamento


 

CONTATTI 

Indirizzo:  Via Palermo, 21/C  primo piano – 06100 Perugia 

Telefono:  075 3681 665 

Fax:  075 3681582 

E.mail:  contoproprio@provincia.perugia.it

MODULISTICA
  • Attestazione di versamento
  • Atto notorio per la disponibilita' del veicolo
  • Autocertificazione iscrizione registro imprese
  • Autocertificazione presentazione denuncia dei redditi
  • Modello di delega
  • Modello di domanda
  • RELAZIONE ATTIVITA'.pdfModello di relazione sull'attivita' economica
  • Modello per istanze in bollo inviate a mezzo pec
CODICI ISTAT
  • Codifica delle attivita' economiche
  • Codifica delle cose da trasportare
modificato il 21/12/2020
Condizioni necessarie al rilascio di Licenze per il trasporto di cose in conto proprio

Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

 

1.    il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.

Si intende per attività complementare quando:

a.     le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;

b.     i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;

c.     i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.

 

2.     Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione, detenute per essere elaborate in relazione all’attività svolta ovvero, tenute in deposito in conformità ad un contratto di deposito o di mandato ad acquistare o a vendere.

 

3.     Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.

 

4.     Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).

 

VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI LICENZA DI TRASPORTO:

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-          veicoli classificati ad uso speciale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 06.06.1974, n. 298

D.P.R. 16.09.1977, n. 783

Legge 30.03.1987, n. 132

 


 


Condizioni necessarie al rilascio di Licenze per il trasporto di cose in conto proprio

 

 

Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

 

1.    il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.

Si intende per attività complementare quando:

a.     le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;

b.     i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;

c.     i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.

 

2.     Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione, detenute per essere elaborate in relazione all’attività svolta ovvero, tenute in deposito in conformità ad un contratto di deposito o di mandato ad acquistare o a vendere.

 

3.     Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.

 

4.     Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).

 

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Legge 06.06.1974, n. 298

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