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Nuove procedure introdotte dalla L.R. 16.9.2011 n.8

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NUOVE PROCEDURE INTRODOTTE DALLA L.R.  16/9/2011 N.8

il 7 marzo 2012 entrano in vigore le nuove procedure previste dalla L.R.8/2011 in quanto sono state pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 3 al BUR n. 10 del 7 marzo 2012 le delibere di attuazione e la relativa modulistica, resta sospesa l'applicazione delle nuove tariffe in quanto dovranno essere stabilite di concerto dalle Province di Perugia e Terni entro i successivi 30 giorni.

Queste i provvedimenti approvati:
D.G.R. n. 165 del 20/2/2012    - Classifica interventi e modello presentazione progetto
D.G.R. n. 166 del 20/2/2012    - Interventi privi di rilevanza
D.G.R. n. 167 del 20/2/2012    - Interventi di minore rilevanza
D.G.R. n. 168 del 20/2/2012    - Varianti non sostanziali
D.G.R. n. 169 del 20/2/2012    - Certificato di rispondenza
D.G.R. n. 170 del 20/2/2012    - Criteri per rimborso forfettario
                          (seguirà approvazione tariffe da parte delle Province)
D.G.R. n. 171 del 20/2/2012    - Criteri controlli (percentuali estrazioni)

PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE:

premessa: tutte le nuove disposizioni introdotte con le D.G.R. 165-167-168-169-170-171 si applicano per i procedimenti avviati alla data del 7 marzo 2012 e che, di conseguenza, non trovano applicazione per i procedimenti in corso per i quali sia stata presentata richiesta di autorizzazione o presentato preavviso scritto prima di tale data
pertanto il completamento delle procedure avviate ad esempio con collaudo, variante non sostanziale ecc devono essere eseguite con le vecchie procedure.
Ad esempio:
-    al collaudo dovrà essere allegato il certificato di rispondenza redatto dal collaudatore con la vecchia modulistica (all 3b DGR 815/2010) e il versamento di 80,00 euro;
-    in caso non sia previsto il collaudo il direttore dei dovrà presentare il certificato di rispondenza con la vecchia modulistica (all 3b DGR 815(2010);
-    le varianti non sostanziali andranno trasmesse con la  vecchia modulistica (all 3 DGR 817/2010)
-    le varianti “ordinarie” da autorizzare o depositare, invece, essendo un nuovo procedimento amministrativo che inizia con la presentazione del progetto e finisce con il rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere presentate con la nuova procedura (modello SISMA, nuove categorie, nuove tariffe ecc.)

1- Per la presentazione dei progetti dovrà essere utilizzato il nuovo modello definito RU/SISMICA/2S  in sostituzione del modello RU/ST/1S (D.G.R. 165/2012);
2- Dovranno essere indicate le nuove categorie di lavori (D.G.R. 165(2012);
3- Dovranno essere versati i nuovi importi calcolati con le tabelle e le indicazioni approvate dalla Provincia di Perugia in funzione delle nuove categorie e classi di volumetria;
ATTENZIONE solo fino all'approvazione di dette tariffe (che avverrà entro 30 giorni) i pagamenti dei rimborsi spese sono sospesi, gli utenti che presenteranno i progetti in tale periodo non saranno tenuti al pagamento in fase di presentazione del progetto e sono tenuti a trasmettere ricevuta del versamento effettuato successivamente all'approvazione delle tariffe, si precisa che in mancanza di tale versamento non potrà essere completato il procedimento avviato.
4- Per le opere che ricadono nell'elenco degli interventi di minore rilevanza (D.G.R. 167/2012) si procederà al semplice deposito del progetto (pagando la relativa tariffa prevista per i depositi), il controllo del progetto e del cantiere avverrà secondo la modalità di estrazione a campione (D.G.R. 171/2012).
ATTENZIONE: non si applicano le disposizioni della D.G.R. 167/2012, ovvero deve essere comunque richiesta l'autorizzazione, nel caso in cui ricadono in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (zone R3 e R4 del PAI) o in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/01;
5- Per le opere che ricadono negli interventi privi di rilevanza (elenco aggiornato con D.G.R.166/2012) non necessita richiedere autorizzazione né presentare preavviso scritto.
ATTENZIONE: per alcune categorie di opere  (contrassegnate con apposito simbolo nell'elenco) non si applicano le disposizioni della D.G.R. 166/2012, ovvero deve essere comunque richiesta l'autorizzazione, nel caso in cui ricadono in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (zone R3 e R4 del PAI) o in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/01. Precedentemente per tutti gli interventi ricadenti in tale aree era richiesta l'autorizzazione.
    Devono comunque:
-    essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia sismica
-    il progettista deve asseverare il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni, la congruità con il progetto architettonico ecc (vedi modello approvato con D.G.R. 166/2012)
-    il direttore dei lavori, al termine dei lavori deve redigere il certificato di rispondenza vedi modello approvato con D.G.R. 166/2012)

6- Per le varianti non sostanziali, la cui definizione e l'elenco sono stati sostanzialmente rivisti con la DGR 168/2012, è necessario che esse vengano predisposte prima della loro esecuzione e devono essere disponibili in cantiere.  Devono essere comunque, prima della fine lavori, trasmesse alla Provincia ed al collaudatore unitamente all'asseverazione del progettista ed al certificato di rispondenza redatto dal direttore dei lavori.
7- Il certificato di rispondenza dovrà essere redatto sempre dal direttore dei lavori che lo depositerà presso la Provincia e ne trasmetterà una copia al collaudatore,se presente (vedi  DGR 169/2012).
Nel caso di opere in cemento armato o acciaio presentate ai sensi dell'art. 65 D.P.R. 380/01 (ex art 4 L.1086/71) il Direttore dei lavori dovrà pertanto  presentare:
-    Relazione a strutture ultimate con allegati i certificati di prova sui materiali;
-    certificato di rispondenza (da trasmettere anche al collaudatore).
Nel caso di opere di altri materiali che non rientrano nei disposti dell'art. 65 D.P.R. 380/01 dovrà presentare:
-    certificato di rispondenza al quale saranno allegati i certificati di prova sui materiali (da trasmettere  al collaudatore, se presente )
Nel caso di interventi privi di rilevanza il certificato di rispondenza, corredato dei certificati di prova previsti, sarà presentato alla Provincia e successivamente presentato in comune per il rilascio del certificato di agibilità nel caso si applichi l’art. 62 DPR 380/01 (ovvero in caso di interventi strutturali), altrimenti andrà conservato dal committente unitamente alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo

 8- Il collaudatore, se presente,  acquisirà il certificato di rispondenza (con gli eventuali relativi certificati) e lo allegherà, citandolo, all'atto di collaudo. Il collaudo andrà depositato in Provincia che ne restituirà copia che il collaudatore consegnerà al committente (vedi DGR 169).
Si ricorda che tutti gli interventi devono essere collaudati ad eccezione degli interventi locali e degli interventi di riparazione e ricostruzione a seguito del sisma del 1997 e seguenti (salvo gli interventi di demolizione e ricostruzione).
Per gli interventi eseguiti a seguito del terremoto del 2009 e finanziati dall’Ordinanza Regione Umbria n. 164 del 20 luglio 2010, trattandosi di interventi locali ai sensi delle NTC 2008, non devono essere collaudati.  Gli interventi che verranno inquadrati come miglioramento sismico (ricostruzione pesante) saranno invece oggetto di collaudo.

(vedi anche il file ___ISTRUZIONI_NUOVA_PROCEDURA_LR_8_2011 box a destra della pagina principale del Controllo Costruzioni)

modificato il 26/01/2021

NUOVE PROCEDURE INTRODOTTE DALLA L.R.  16/9/2011 N.8

il 7 marzo 2012 entrano in vigore le nuove procedure previste dalla L.R.8/2011 in quanto sono state pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 3 al BUR n. 10 del 7 marzo 2012 le delibere di attuazione e la relativa modulistica, resta sospesa l'applicazione delle nuove tariffe in quanto dovranno essere stabilite di concerto dalle Province di Perugia e Terni entro i successivi 30 giorni.

Queste i provvedimenti approvati:
D.G.R. n. 165 del 20/2/2012    - Classifica interventi e modello presentazione progetto
D.G.R. n. 166 del 20/2/2012    - Interventi privi di rilevanza
D.G.R. n. 167 del 20/2/2012    - Interventi di minore rilevanza
D.G.R. n. 168 del 20/2/2012    - Varianti non sostanziali
D.G.R. n. 169 del 20/2/2012    - Certificato di rispondenza
D.G.R. n. 170 del 20/2/2012    - Criteri per rimborso forfettario
                          (seguirà approvazione tariffe da parte delle Province)
D.G.R. n. 171 del 20/2/2012    - Criteri controlli (percentuali estrazioni)

PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE:

premessa: tutte le nuove disposizioni introdotte con le D.G.R. 165-167-168-169-170-171 si applicano per i procedimenti avviati alla data del 7 marzo 2012 e che, di conseguenza, non trovano applicazione per i procedimenti in corso per i quali sia stata presentata richiesta di autorizzazione o presentato preavviso scritto prima di tale data
pertanto il completamento delle procedure avviate ad esempio con collaudo, variante non sostanziale ecc devono essere eseguite con le vecchie procedure.
Ad esempio:
-    al collaudo dovrà essere allegato il certificato di rispondenza redatto dal collaudatore con la vecchia modulistica (all 3b DGR 815/2010) e il versamento di 80,00 euro;
-    in caso non sia previsto il collaudo il direttore dei dovrà presentare il certificato di rispondenza con la vecchia modulistica (all 3b DGR 815(2010);
-    le varianti non sostanziali andranno trasmesse con la  vecchia modulistica (all 3 DGR 817/2010)
-    le varianti “ordinarie” da autorizzare o depositare, invece, essendo un nuovo procedimento amministrativo che inizia con la presentazione del progetto e finisce con il rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere presentate con la nuova procedura (modello SISMA, nuove categorie, nuove tariffe ecc.)

1- Per la presentazione dei progetti dovrà essere utilizzato il nuovo modello definito RU/SISMICA/2S  in sostituzione del modello RU/ST/1S (D.G.R. 165/2012);
2- Dovranno essere indicate le nuove categorie di lavori (D.G.R. 165(2012);
3- Dovranno essere versati i nuovi importi calcolati con le tabelle e le indicazioni approvate dalla Provincia di Perugia in funzione delle nuove categorie e classi di volumetria;
ATTENZIONE solo fino all'approvazione di dette tariffe (che avverrà entro 30 giorni) i pagamenti dei rimborsi spese sono sospesi, gli utenti che presenteranno i progetti in tale periodo non saranno tenuti al pagamento in fase di presentazione del progetto e sono tenuti a trasmettere ricevuta del versamento effettuato successivamente all'approvazione delle tariffe, si precisa che in mancanza di tale versamento non potrà essere completato il procedimento avviato.
4- Per le opere che ricadono nell'elenco degli interventi di minore rilevanza (D.G.R. 167/2012) si procederà al semplice deposito del progetto (pagando la relativa tariffa prevista per i depositi), il controllo del progetto e del cantiere avverrà secondo la modalità di estrazione a campione (D.G.R. 171/2012).
ATTENZIONE: non si applicano le disposizioni della D.G.R. 167/2012, ovvero deve essere comunque richiesta l'autorizzazione, nel caso in cui ricadono in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (zone R3 e R4 del PAI) o in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/01;
5- Per le opere che ricadono negli interventi privi di rilevanza (elenco aggiornato con D.G.R.166/2012) non necessita richiedere autorizzazione né presentare preavviso scritto.
ATTENZIONE: per alcune categorie di opere  (contrassegnate con apposito simbolo nell'elenco) non si applicano le disposizioni della D.G.R. 166/2012, ovvero deve essere comunque richiesta l'autorizzazione, nel caso in cui ricadono in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (zone R3 e R4 del PAI) o in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/01. Precedentemente per tutti gli interventi ricadenti in tale aree era richiesta l'autorizzazione.
    Devono comunque:
-    essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia sismica
-    il progettista deve asseverare il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni, la congruità con il progetto architettonico ecc (vedi modello approvato con D.G.R. 166/2012)
-    il direttore dei lavori, al termine dei lavori deve redigere il certificato di rispondenza vedi modello approvato con D.G.R. 166/2012)

6- Per le varianti non sostanziali, la cui definizione e l'elenco sono stati sostanzialmente rivisti con la DGR 168/2012, è necessario che esse vengano predisposte prima della loro esecuzione e devono essere disponibili in cantiere.  Devono essere comunque, prima della fine lavori, trasmesse alla Provincia ed al collaudatore unitamente all'asseverazione del progettista ed al certificato di rispondenza redatto dal direttore dei lavori.
7- Il certificato di rispondenza dovrà essere redatto sempre dal direttore dei lavori che lo depositerà presso la Provincia e ne trasmetterà una copia al collaudatore,se presente (vedi  DGR 169/2012).
Nel caso di opere in cemento armato o acciaio presentate ai sensi dell'art. 65 D.P.R. 380/01 (ex art 4 L.1086/71) il Direttore dei lavori dovrà pertanto  presentare:
-    Relazione a strutture ultimate con allegati i certificati di prova sui materiali;
-    certificato di rispondenza (da trasmettere anche al collaudatore).
Nel caso di opere di altri materiali che non rientrano nei disposti dell'art. 65 D.P.R. 380/01 dovrà presentare:
-    certificato di rispondenza al quale saranno allegati i certificati di prova sui materiali (da trasmettere  al collaudatore, se presente )
Nel caso di interventi privi di rilevanza il certificato di rispondenza, corredato dei certificati di prova previsti, sarà presentato alla Provincia e successivamente presentato in comune per il rilascio del certificato di agibilità nel caso si applichi l’art. 62 DPR 380/01 (ovvero in caso di interventi strutturali), altrimenti andrà conservato dal committente unitamente alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo

 8- Il collaudatore, se presente,  acquisirà il certificato di rispondenza (con gli eventuali relativi certificati) e lo allegherà, citandolo, all'atto di collaudo. Il collaudo andrà depositato in Provincia che ne restituirà copia che il collaudatore consegnerà al committente (vedi DGR 169).
Si ricorda che tutti gli interventi devono essere collaudati ad eccezione degli interventi locali e degli interventi di riparazione e ricostruzione a seguito del sisma del 1997 e seguenti (salvo gli interventi di demolizione e ricostruzione).
Per gli interventi eseguiti a seguito del terremoto del 2009 e finanziati dall’Ordinanza Regione Umbria n. 164 del 20 luglio 2010, trattandosi di interventi locali ai sensi delle NTC 2008, non devono essere collaudati.  Gli interventi che verranno inquadrati come miglioramento sismico (ricostruzione pesante) saranno invece oggetto di collaudo.

(vedi anche il file ___ISTRUZIONI_NUOVA_PROCEDURA_LR_8_2011 box a destra della pagina principale del Controllo Costruzioni)

modificato il 26/01/2021
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