Operazioni di manutenzione e controllo

Impianti termici
Impianti termici

Le normative vigenti prevedono che le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da un tecnico manutentore/installatore abilitato.

Periodicità dei controlli

In mancanza di specifiche istruzioni elaborate dall’installatore o dal fabbricante la periodicità dei controlli dovrà essere:
ogni anno gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
ogni due anni di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW alimentati a combustibile gassoso indipendentemente dalla loro ubicazione e dalla loro anzianità di installazione;
quattro anni dalla data di installazione per gli impianti a gas con generatore di calore di tipo C di potenzialità inferiore a 35 kW, di nuova installazione, successivamente la frequenza dei controlli sarà ogni due anni;
per le centrali termiche o generatori di calore di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione da effettuarsi alla metà del periodo di riscaldamento.
E’ obbligatorio per tutti gli impianti la redazione e l’invio del rapporto di controllo tecnico (Allegato G – F) con apposito Bollino Blu.
Il Bollino Blu verrà fornito direttamente al manutentore/installatore e sarà suo compito trasmettere il rapporto di controllo tecnico all’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente - Centro Direzionale Quattro Torri - Torre E, Strada Corcianese, 218 - 06070 Perugia
Tel. 075 5170824 - fax 075 5173330

www.aea.perugia.it - info@aea.perugia.it

modificato il 21/09/2020