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No, per gli interventi i cui i lavori sono già iniziati alla data del 30/7/2003 possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione previgente.
Si intendono iniziati i lavori per i quali il titolare del provvedimento o il direttore dei lavori abbiano effettuato la relativa comunicazione di inizio lavori in Comune (in zona già sismica, quindi, anche il deposito ai sensi dell'art. 1 L.R. 25/82).
Le opere pubbliche si intendono iniziate anche quando sono già appaltate o i cui progetti preliminari siano già stati approvati dagli enti competenti alla data del 30/7/2003.
La sospensione della licenza di caccia ricade nella competenza della Questura di residenza del cacciatore che ha commesso la violazione, alla quale l'Ufficio Contenzioso trasmette gli atti una volta che la violazione sia definitivamente accertata (cioè dopo il pagamento o dopo che l'ordinanza di ingiunzione è diventata esecutiva). In base all'art. 32 della L. 157/92, si ha la sospensione della licenza di caccia:
a) di un anno nel caso di caccia in forma diversa da quella prescelta e, nel caso di recidiva, di tre anni;
b) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni relative a caccia senza assicurazione, caccia nelle AFV, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata, caccia all'interno di un fondo chiuso, abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi e caccia fuori orario; In questi casi, è potere discrezionale della Questura disporre la sospensione della licenza anche in caso di non recidiva;
DOMANDA
Il Bando prevede un unico lotto con n. 5 Enti utilizzatori distinti e caratterizzati da un merito di credito non omogeneo.
Per poter rendere omogenea l'operazione, sarebbe opportuno che la Provincia, che svolge il ruolo di Ente Capofila Attuatore dell'intero investimento, ricoprisse, quantomeno per la fase realizzativa, anche il ruolo di controparte della società di leasing nel contratto di locazione finanziaria dell'intero investimento. Al momento del positivo collaudo di ciascun impianto, l'Ente utilizzatore subentrerebbe nel contratto di leasing limitatamente a quell'impianto e la Provincia rimarrebbe coobbligata.
Inoltre, in considerazione che il pagamento dei canoni di leasing dovrebbe avvenire tramite l'utilizzo dell'importo relativo al contributo GSE e dell'importo iveniente dalla cessione dell'energia elettrica prodotta, gli Enti utilizzatori dovrebbero cedere alla società di leasing tali crediti, a garanzia anche della coobbligazione della Provincia.
RISPOSTA
Come previsto espressamente dal bando di gara al punto III.1.2), l'opera è finanziata a mezzo di unico contratto (plurilaterale) di locazione finanziaria stipulato congiuntamente dalla Stazione Appaltante (Ente Capofila) e da ciascun soggetto partner del progetto, con il Soggetto aggiudicatario. Tale contratto conterrà, quale clausola essenziale, la totale esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà tra l'Ente attuatore e gli altri partners del progetto in ordine agli oneri da questo derivanti.
Successivamente all'avvenuto effettivo allaccio dell'opera alla rete elettrica nazionale, e comunque previo positivo collaudo finale degli impianti da parte della Stazione Appaltante, L'Ente capofila e gli altri partners, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza, corrisponderanno al Soggetto aggiudicatario i canoni di locazione finanziaria degli impianti.
Si precisa, infine, che la "cessione dei crediti derivanti dal contributo GSE e dalla cessione dell'energia elettrica prodotta?" non risulta essere una fattispecie contemplata dagli atti di gara.
DOMANDA
La gara prevede la stipula di un unico contratto "appalto+servizi". In linea con quanto previsto dalla normativa (art. 160-bis D. Lgs. 163/2006) occorre che venga delineata la netta separazione delle responsabilità tra soggetto realizzatore e soggetto finanziatore. Non è possibile che in caso di inadempienza di un soggetto ci siano dei coinvolgimenti nei confronti dell'altro (art. 19 C.S.A.).
Pertanto, si dovrà prevedere una suddivisione del canone leasing tra le competenze del soggetto finanziatore (finanziamento della realizzazione degli impianti) e le competenze del soggetto realizzatore cioè i servizi (manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, gestione) e la dismissione degli impianti (smontaggio, ripristino dei luoghi e smaltimento dei pannelli).
RISPOSTA
In merito si precisa che in caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.I.) trova applicazione quanto disposto dall'art. 160-bis comma 3, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, si evidenzia che la disciplina generale in materia di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (art. 37 D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.), stante la particolare natura giuridica della procedura di leasing in costruendo, deve interpretarsi necessariamente in combinato disposto con il sopra citato art. 160 bis, ed è quindi richiamata in quanto compatibile ed applicabile al caso di specie.
In conformità a quanto previsto dallo stesso Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri atti di gara, non è prevista alcuna suddivisione del canone di leasing con riferimento alla specificità delle obbligazioni assunte da ciascun soggetto componente l'R.T.I.
DOMANDA
La durata del diritto di superficie è pari alla durata del contratto di leasing.
In tale contesto, viene meno la validità dell'esercizio dell'opzione di acquisto finale, inoltre in considerazione dei tempi tecnici di realizzazione degli impianti ci si potrebbe venire a trovare nelle condizione che scade il diritto di superficie durante la vita del contratto di leasing.
Quindi la durata del diritto di superficie dovrebbe essere incrementata quantomeno fino a 25 anni, fermo restando, in caso di esercizio del diritto di opzione, la rinuncia a tale diritto per il periodo residuo di validità da parte della società di leasing.
RISPOSTA
La durata della locazione finanziaria è stabilita in anni 20 con decorso dal giorno dell'allaccio alla rete elettrica nazionale. A tale periodo si aggiungono i tempi di realizzazione dell'opera.
In relazione a tale aspetto, la Provincia di Perugia e gli altri soggetti partners del progetto garantiscono che sussistono tutte le condizioni affinché la validità e la durata del contratto di concessione del diritto di superficie siano tali da essere congruenti con la durata del rapporto di locazione finanziaria, ricomprendendo altresì i tempi di realizzazione dell'opera, e che quindi in ogni caso la concessione in superficie avrà durata non inferiore al rapporto della locazione finanziaria.
DOMANDA
E' previsto che il rilevamento dei parametri finanziari di riferimento per la determinazione sia del tasso di leasing e sia del tasso di prelocazione avvenga alla data del 18 maggio 2010.
Non potendo prevedere le esatte date di decorrenza dei contratti di leasing, sarebbe opportuno rilevare il valore dei parametri finanziari di riferimento al momento della decorrenza del contratto per quanto riguarda il leasing mentre alla data di ciascun pagamento per la determinazione degli oneri di prelocazione.
RISPOSTA
L'Ente Capofila e gli altri soggetti partners del progetto, anche in ossequio ai vigenti principi di ordine generale in materia di contabilità pubblica, nonché di certezza della quantificazione della spesa pubblica, hanno provveduto a fissare il tasso IRS a 20 anni (rilevabile dal quotidiano "Il sole 24 ORE") calcolandolo per la valuta alla data del 18.05.2010, e ciò anche ai fini della determinazione del canone posto a base di gara, sul quale ciascun concorrente partecipante dovrà formulare la propria offerta economica.
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