Diritto al voto - Voto a domicilio per i disabili gravissimi
La Legge 22/2006 ammette la possibilità di voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Costoro potranno votare nel luogo dove dimorano che non è necessariamente quello in cui hanno ufficialmente la residenza.
È bene sottolineare che la disposizione non riguarda le persone disabili, pur gravi e magari allettate, che non siano in situazione di dipendenza da apparecchi elettromedicali. L’opportunità è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione.
Cosa fare:
Gli elettori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno prima della data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e indicando l’indirizzo completo.
Devono allegare copia della tessera elettorale e un certificato medico da cui risulti che l’infermità comporta una “dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio” e se il soggetto ha necessità di essere assistito durante l’esercizio del voto. Questo certificato può essere rilasciato esclusivamente da un medico designato dalle Aziende Sanitarie Locali.
Il sindaco rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto. Le schede votate sono custodite dal presidente e sono immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di sezione e immesse nell’urna destinata alle votazioni.
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.
Approfondimenti e collegamenti utili:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.”
"Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità"
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
[si veda in particolare il primo comma dell'articolo 29]
"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"