Diritto al voto - Assistenza durante le operazioni di voto
Le persone che in base alla normativa vigente sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti", cioè "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità", possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purché questi risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è apportata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Cosa fare:
Qualora la tipologia di deficit indicata dalla legge non sia evidente, deve essere presentato uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'Azienda USL. Tale documento deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".
Nel caso dell'elettore cieco, può essere esibito il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale risulta la cecità accertata.
Chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non occorre che presenti alcun certificato.
Approfondimenti e collegamenti utili:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.”
"Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità"
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
[si veda in particolare il primo comma dell'articolo 29]
"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"