L'Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 per quelle persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi. L’amministratore di sostegno può rappresentare sia persone dotate di capacità giuridica parziale, sia persone totalmente incapaci di agire, ancorché in possesso di capacità di intendere e di volere, sebbene assai limitata.
I poteri dell’amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato.
La carica di amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovata, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

Cosa fare:

Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 406 del Codice Civile, può essere presentato da:

  • lo stesso soggetto che ne sarà beneficiario;
  • il coniuge o la persona stabilmente convivente con il beneficiario;
  • i suoi parenti entro il 4° grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, bisnonni, zii, nipoti, cugini) e affini entro il 2° grado (suoceri, genero/nuora, cognati);
  • il Pubblico Ministero;
  • il Tutore ed il Curatore, con la richiesta di revoca dell’interdizione o inabilitazione;
  • i Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona beneficiaria


Il ricorso deve contenere, ai sensi dell'art. 407 del Codice Civile, le indicazioni relative a:

  • le generalità di chi fa la richiesta;
  • le generalità del beneficiario;
  • la sua residenza ed eventualmente la dimora abituale (cioè il luogo in cui si trova);
  • il nominativo e il domicilio - se conosciuti da chi presenta il ricorso - del coniuge del beneficiario, dei suoi discendenti, ascendenti, fratelli, conviventi;
  • le ragioni per le quali si chiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno;
  • l’indicazione delle principali spese e dei bisogni del beneficiario (per prevedere un importo mensile massimo che serva a sostenerle e soddisfarli);
  • l’indicazione di chi si propone per esercitare la funzione di Amministratore di Sostegno (nominativo e recapiti, anche telefonici), se già individuato.


Il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario.
Le indicazioni dovranno riguardare:
la motivazione della richiesta, l'infermità o la menomazione fisica, le capacità del beneficiario, la sua situazione familiare, lavorativa e sociale; l'indicazione di chi può essere nominato Amministratore di Sostegno e delle motivazioni alla base della scelta. Dovranno essere inoltre esplicitati gli atti che l'Amministratore di Sostegno dovrà compiere insieme al beneficiario e quelli che dovrà compiere in sua sostituzione o rappresentanza.

Documenti da allegare alla richiesta:

  • certificato integrale di nascita del beneficiario (rilasciato dal Comune di nascita);
  • documentazione medica specialistica approfondita (con riguardo alla capacità di intendere e volere del beneficiario, alla capacità di gestire sé stesso e il suo patrimonio, agli ambiti di vita e di relazione in cui è autonomo e in quali non lo è); 
  • documentazione sulla consistenza del patrimonio del beneficiario (relativamente alle pensioni, ai conti correnti bancari o postali, ai titoli, agli immobili, ad eventuali questioni ereditarie o giudiziarie in corso,  ecc.);
  • eventuale dichiarazione dei parenti stretti sulla adesione al procedimento (ovvero, in caso di eventuali opposizioni, è necessario allegare documenti che la attestino); 
  • è necessario allegare una relazione sociale (firmata dall’Assistente Sociale e dal Responsabile del Servizio), oltre alla documentazione medica specialistica, quando il ricorso è presentato da Servizi Sociali o Sanitari ovvero da Enti Locali competenti per territorio, oppure da Servizi Sociali o Sanitari pubblici o privati accreditati, direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza del beneficiario.
A chi rivolgersi:

Tribunale Civile
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piazza Matteotti, 1 – Perugia
Dal lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
075/54051

Approfondimenti e collegamenti utili:

Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"