Rigetto richiesta accesso
Modalità di ricorso, casi di esclusione dell'accesso...
Il cittadino al quale sia stata respinta la domanda di accesso (anche per decorso del termine di trenta giorni) o sia stata differita la richiesta di accesso ai documenti, può rivolgersi, entro trenta giorni, al difensore civico, prima di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il rifiuto (espresso o tacito) o il differimento dell’accesso, ne informa la Provincia. Se questo non conferma motivatamente il diniego entro trenta giorni, l’accesso è consentito.
Il cittadino può, comunque, presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della procedura avviata dal difensore civico.
Per agevolare il cittadino nella sua azione contro la pubblica amministrazione poco trasparente, la legge ha previsto per il ricorso al giudice amministrativo tempi e procedure abbreviate e semplificate:
- il Tribunale Amministrativo Regionale decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il ricorso,
- la decisione è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, che decide con le stesse modalità e gli stessi termini.
Il giudice amministrativo, in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, se ne sussistono i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
ESCLUSIONI
L'accesso non è consentito per quegli atti coperti da segreto di stato, dichiarati riservati o per i quali è stata vietata la divulgazione.