Pubblicità spese elettoral
(Art. 30, comma 1, L. 81/93 – Art. 50 Statuto provinciale - Art. 54 Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale).
I candidati e i gruppi di candidati alle elezioni provinciali devono depositare presso la Segreteria Generale dell’Ente la dichiarazione preventiva delle spese che intendono sostenere per la propria campagna elettorale all’atto del deposito delle candidature.
Tale documento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia.
I candidati, anche non eletti, e i gruppi di candidati devono depositare presso la Segreteria Generale dell’Ente la dichiarazione contenente il rendiconto delle spese sostenute per la propria campagna elettorale, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale e vale a dire entro lunedì 6 luglio 2009 (essendo festivo il 5 luglio), in caso di elezione del Presidente al primo turno.