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Trasporti eccezionali
PROVINCIA DI PERUGIA Le autorizzazioni si distinguono in: - singole che possono essere rinnovate per non più di tre volte e prorogate per non più di una volta.
Definizioni:
- Autotreni (complessi di veicoli costituiti da due unità agganciate, di cui una motrice) a 3 assi : 24 Ton - Autoarticolati (complessi di veicoli costituiti da un trattore e un semirimorchio) e Autosnodati (autobus costituiti da due tronconi collegati tra loro da una sezione snodata) a 3 assi : 30 Ton - Autotreni Autoarticolati e Autosnodati : a 4 assi : 40 Ton. e a 5 assi : 44 Ton. 2. TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’: E’ tale: 1. Il trasporto di una o più cose indivisibili che determini eccedenza ai limiti di sagoma pur nel rispetto dei limiti di massa. 2. Il trasporto eccedente entrambi i limiti con blocchi di pietra, prefabbricati… ( vedere circolare ministero infrastrutture n. 189/05 e 299/06) 3. carico indivisibile sporgente più di 3/10 sulla lungh. del veicolo. 4. carico indivisibile sporgente meno di 3/10 sulla lungh. del veicolo ma che supera il limite di sagoma. 5. carico che sporge anteriormente. 6. che trasporta veicoli eccedenti i limiti di sagoma. 7. mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa. 8. con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto animali vivi, balle, rotoli di paglia,macchine agricole. POSSONO CIRCOLARE SENZA AUTORIZZAZIONE: a) i veicoli che trasportano altri veicoli eccezionali (per sagoma) quando non superano i 4,20 m. d’altezza e +12 percento di lunghezza. b) che trasportano balle, rotoli di paglia,macchine agricole e non eccedono i 4,30 m. di altezza con verifica del richiedente delle caratteristiche delle strade (carreggiata non inf. A 6,50 m, sottovia con franco non infer. A 0,20 m.) 3. MEZZI D’OPERA Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego e di risulta dell’attività edilizia, di escavazione mineraria e simili ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali per la costruzione edilizia (betoniere). Essi sono possono circolare senza autorizzazione (se circolano su strade transitabili e abbiano pagato l’indennizzo di usura) anche se eccedono i limiti di massa (non quelli di sagoma) fino ai seguenti limiti: per veicoli isolati: 2 assi – 20 Ton 3 assi – 33 Ton 4 assi - 40 Ton per complessi di veicoli: 4 assi – 44 Ton 5 assi – 56 Ton. 5 o più con betoniera Se superano tali limiti necessitano di autorizzazione che però non ha durata ma è illimitata. Questa la disciplina normativa che però, vista la mancata approvazione a tutt’oggi dell’elenco delle strade percorribili da parte dello Stato e anche della Regione Umbria non può essere applicata. Pertanto, ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori pubblici 2131 del 31 dicembre 1992, nelle more dell’invio e della pubblicazione dell’elenco di tali strade, anche i mezzi d’opera devono essere in possesso di un’autorizzazione degli enti proprietari ove siano indicate le strade percorribili da i suddetti mezzi. Tale autorizzazione è rilasciata e richiesta alla prima immatricolazione e si intende rinnovata automaticamente con il pagamento dell’indennizzo d’usura che per i mezzi d’opera è quello dell’art. 34 del C.d.s. (ossia va versato alla Tesoreria di Viterbo). 4. MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI Secondo l’art. 57 del C.d.S. sono MACCHINE AGRICOLE le macchine a ruote o a cingoli destinate all’impiego agricolo o forestale che possono, in quanto veicoli, transitare su strade per il proprio trasferimento e per il trasporto di prodotti agricoli, addetti e attrezzature agricole utili a tali attività. Possono essere SEMOVENTI (Trattrici agricole atte alla trazione e macchine agricole operatrici per il lavoro) o TRAINATE (apparecchi agricoli per il lavoro e rimorchi destinati al carico). Secondo l’art. 104 del C.d.S. sono Macchine agricole ECCEZIONALI quelle che superano i limiti di sagoma e massa previste dallo stesso articolo (infatti l’ultimo comma dell’art. 10 esclude la propria applicabilità a tali macchine). Tali misure sono: Per la SAGOMA le stesse dell’art. 61, per la MASSA le seguenti: 1 asse 5 Ton 2 assi 8 Ton. 3 assi 10 Ton. Se cingolate 16 Ton. Se le M.O. superano tali limiti necessitano di autorizzazione che può avere durata massima ANNUALE. 5. MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI Secondo l’art. 58 sono MACCHINE OPERATRICI le macchine semoventi o trainate a ruote o cingoli destinate a operare su strada o su cantieri e cioè: macchine operatrici per l’edilizia, sgombraneve, carrelli per la movimentazione di cose. Secondo l’art. 114 se le M.O. superano i limiti di sagoma e massa degli artt. 61 e 62 e quindi sono ECCEZIONALI devono avere l’autorizzazione che può avere durata massima ANNUALE. |
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