A seguito della riorganizzazione delle funzioni amministrative inerenti alla viabilità operate con la recente normativa di trasferimento di competenze dallo stato centrale agli enti territoriali ( Regioni, Province e Comuni), sono oggi REGIONALI tutte le ex strade statali, ad eccezione di quelle appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale (ad esempio le autostrade); ai sensi dell’art. 2, comma 6, lettera b, del Codice della Strada, sono definite regionali, ai soli fini amministrativi, le strade extraurbane secondarie e locali che allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione, ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante.
Con la legge 2 Marzo 1999, n. 3, la Regione dell’Umbria ha trasferito alle province le funzioni di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e vigilanza delle strade regionali come sopra descritte.