Ai sensi dell’art. 2, comma 6, lettera c, del Codice della Strada per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso ed alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade extraurbane secondarie e locali si definiscono PROVINCIALI quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia, o più capoluoghi di comuni tra loro, ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune di particolare rilevanza.