Condizioni necessarie al rilascio di Licenze per il trasporto di cose in conto proprio
Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
1. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.
Si intende per attività complementare quando:
a. le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;
b. i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;
c. i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.
2. Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione, detenute per essere elaborate in relazione all’attività svolta ovvero, tenute in deposito in conformità ad un contratto di deposito o di mandato ad acquistare o a vendere.
3. Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.
4. Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).
VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI LICENZA DI TRASPORTO:
- veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 t.;
- veicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- veicoli classificati ad uso speciale.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 06.06.1974, n. 298
D.P.R. 16.09.1977, n. 783
Legge 30.03.1987, n. 132