Misure di conciliazione
Link al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

Scheda informativa (a cura dell’Ufficio Pari Opportunità-Giugno 2001) su:

Congedo di maternità
Riposi e Permessi
Congedo di Paternità
Congedo parentale
Congedo per malattia del figlio
Casi particolari di congedo
Assegno di maternità
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
Assegno per il nucleo familiare



L’opuscolo, messo a disposizione dei cittadini (donne e uomini), vuole essere un contributo della Provincia di Perugia per promuovere e facilitare la conoscenza delle disposizioni per il sostegno della maternità  e della paternità contenute nel recente Testo Unico.

Il nuovo Testo Unico, in effetti, raccoglie in un unico provvedimento tutte le norme relative non solo alla disciplina, nuova e vecchia, per la tutela della maternità, della paternità e per i congedi parentali, ma anche tutte le disposizioni relative al lavoro notturno, agli oneri contributivi e previdenziali collegati, all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un’operazione che si traduce, in pratica, in un utile strumento di semplificazione, poiché coordina disposizioni vigenti e sparse in diversi provvedimenti legislativi, apportando nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Oltre alle principali informazioni, qui riportate in forma semplificativa, merita evidenziare la disposizione del nuovo Testo Unico (art. 60) che detta l’interessante principio di parità di trattamento per i lavoratori-lavoratrici a Part-time con quelli a tempo pieno. La norma realizza, in pratica, il principio di non discriminazione tra lavoro a tempo pieno e quello a tempo parziale.

Con il testo unico è stato posto l’ultimo tassello di un complesso processo di riforma concernente i congedi parentali, familiari e formativi, innestato con la Legge 53/2000.

Mentre la normativa precedente e, in particolare la Legge 1204/71, sanciva il diritto di assentarsi dal lavoro solo per la madre ed entro solo il primo anno di vita del bambino, con la Legge 53/2000 si è ricondotto tale diritto ad entrambi i genitori e si è allungato il periodo per l’esercizio di tale diritto fino al compimento degli otto anni di vita del figlio.

Nel caso in cui  il padre effettua almeno tre mesi di astensione facoltativa, il periodo complessivo di astensione godibile per i genitori, si eleva da 10 a 11: una piccola “azione positiva” per gli uomini che si impegnano nel lavoro di cura e per cercare di riequilibrare in qualche modo l’attuale diseguaglianza di lavoro all’interno delle mura domestiche.

Possiamo dire, in sintesi, che la  Legge 53 dell’8 marzo 2000 ha aperto sicuramente la strada ad una, per così dire  piccola “rivoluzione culturale”: ha stabilito in primo luogo, che ogni persona, uomo o donna, deve avere il tempo di distaccarsi temporaneamente dal lavoro per accudire il proprio bambino o stargli vicino quando ha la febbre finché non raggiunge gli 8 anni di età, ma anche per ricominciare a studiare, per curare o fare compagnia a un familiare anziano o malato, per riqualificarsi o anche solo per riflettere sulla propria vita.

Per consultare le disposizioni legislative in materia di maternità e paternità, la Legge n.53/2000, il relativo Testo Unico, le relative circolari INPS, e……… per saperne comunque di più consigliamo di collegarsi al sito INTERNET.