Promuovere politiche di genere specie sul versante del lavoro, della rappresentanza femminile, delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne non può che essere una prerogativa delle istituzioni e non solo per affermare “principi” ma anche e, soprattutto, per creare condizioni effettive di pari dignità e pari opportunità uomo-donna. Infatti, se da un lato i principi di pari opportunità sono ormai assunti come valori fondanti del cambiamento, dall'altro, permane una difficoltà oggettiva a tradurli in azioni concrete. Ecco perché le “Azioni positive”, diventano tali solo se riescono a modificare gli aspetti della realtà (siano essi di natura politica, culturale o comportamentale che di tipo organizzativo/normativo) e, dunque a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono pari opportunità tra gli uomini e le donne.
Cosa sono le azioni positive
Sono interventi/misure specifici a favore delle donne finalizzati a:
- favorire l’occupazione femminile;
- realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro;
- rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, ovvero a superare quegli atti o comportamenti (discriminazioni indirette) che seppure apparentemente non sono visibili e non privilegiano ne l’uno ne l’altro sesso, producono, tuttavia, effetti proporzionalmente svantaggiosi per uno di essi (legge 125/91).
Come si realizzano
Eliminando le disparità di genere nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nello sviluppo della carriera e nello svolgimento dell’attività lavorativa;
favorendo e incentivando la diversificazione delle scelte professionali delle donne, il loro accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale;
superando la distribuzione del lavoro in base al sesso che provoca effetti discriminanti per le donne;
promuovendo l’inserimento delle donne nelle attività in cui sono meno presenti e ai livelli di responsabilità;
favorendo l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali e una loro migliore ripartizione fra i sessi.
Chi può promuovere azioni positive
Datori di lavoro pubblici e privati, Consiglieri/e di Parità, Centri e Comitati Pari Opportunità a livello nazionale locale e aziendale, Centri di formazione professionale, Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, Comitato per l’attuazione dei principi di parità istituito presso il Ministero del Lavoro.
Con quali modalità vengono attuate
Con progetti di azioni positive, da presentare al Ministero del Lavoro, predisposti da imprese, cooperative, consorzi, enti pubblici, associazioni, sindacati e centri di formazione professionale. Per la loro attuazione la legge 125/91 prevede, su domanda e a precise condizioni, rimborsi totali o parziali a copertura degli oneri finanziari previsti; nel settore statale e pubblico, in particolare, si ha l’obbligo di adottare “Piani di Azioni Positive” per la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità nel lavoro tra uomini e donne (Dlgs.196/2000).
A quali azioni giudiziarie la donna può fare ricorso se si ritiene discriminata nel lavoro
Può anzitutto ricorrere alle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, oppure promuovere il tentativo di conciliazione tramite un’associazione sindacale o il/la consigliere/a di parità, presso la commissione di conciliazione. Se questi non riescono, oppure se la lavoratrice intende agire direttamente in via giudiziaria, può presentare ricorso al giudice (Pretore) che con carattere di urgenza deve convocare le parti, assumere sommarie informazioni e, se ritiene esistente la violazione denunciata, ordina la cessazione del comportamento illegittimo. Se il comportamento discriminatorio è di carattere collettivo, il ricorso può essere proposto dal/dalla consigliere/a di parità.
Come si può dimostrare che c’è stata discriminazione
Se la lavoratrice fornisce elementi di fatto – desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, alla retribuzione, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti – in base ai quali si può presumere che sussista una discriminazione in base al sesso, è sul datore di lavoro che incombe l’onere di provare che non sussiste discriminazione.
Se la donna o il/la Consigliere/a di parità vincono la causa quali effetti ne derivano?
Il giudice, se accerta le discriminazioni, ordina al datore di lavoro di definire un piano per rimuoverle, entro un termine determinato. Inoltre gli imprenditori, se destinatari di benefici accordati dallo Stato o parti di un contratto di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, su segnalazione dell’Ispettorato del lavoro, possono subire la revoca del beneficio o, nei casi più gravi, l’esclusione fino a 2 anni da qualsiasi ulteriore agevolazione finanziaria o creditizia o appalto. Per i datori di lavoro nel periodo di inosservanza del provvedimento del giudice, è sospesa la fiscalizzazione degli oneri sociali.
Sono previste anche sanzioni penali?
Si, sono previste ammende per le discriminazioni operate nell’accesso al lavoro, nella retribuzione, nell’attribuzione delle qualifiche, mansioni, e progressione di carriera. L’inosservanza della sentenza del giudice può costituire reato punibile con l’arresto fino a 3 anni.
Esistono azioni positive per l’imprenditoria femminile ?
Sì. La legislazione italiana prevede una legge specificamente indirizzata alla imprenditoria femminile (legge 215/1992), accanto ad altre che incentivano lo sviluppo di imprese giovanili e di società cooperative. Queste ultime prevedono una disciplina fiscale agevolata per le attività produttive realizzate da giovani di età inferiore a 32 anni che per la prima volta intraprendono un’attività di impresa, da lavoratrici in cassa integrazione o in mobilità, da portatrici di handicap, da soggetti che operano nei settori a tutela dell’ecosistema.
Principali riferimenti normativi
Legge 125/1991;
D.lgs 196 del 23/5/2000
Circolare ministeriale n. 70 del 23/10/2000;
Decreto ministeriale del 17/7/1996;
Direttiva Prodi-Finocchiaro del 27/3/1997.