Imprese artigiane - L.R. n. 5 del 12 marzo 1990 " TESTO UNICO DELL'ARTIGIANATO"

L’obiettivo primario della normativa regionale in oggetto consiste nell’ offrire un valido strumento finanziario alle numerose piccole e medie imprese artigiane presenti nel territorio provinciale, che spesso ricorrono al finanziamento agevolato al fine di consolidare o ristrutturare la propria impresa. La gestione del suddetto strumento spetta primariamente alle Cooperative Artigiane di Garanzia (Fidimpresa e Artigianfidi) che, fornendo agli artigiani soci delle stesse la consulenza e l’assistenza necessaria, imposta dalla legge, per sostenere le operazioni creditizie in essere e facilitare l’ accesso al credito agevolato, svolgono un ruolo attivo soprattutto nei confronti delle Banche convenzionate.

Alla Provincia spetta la puntuale verifica e valutazione dei dati trasmessi periodicamente dalle Cooperative di Garanzia in ordine alla efficacia della gestione ed ai risultati conseguiti dalle stesse, nonché la ripartizione ed erogazione dello stanziamento regionale assegnato annualmente per le finalità di cui ai Titoli I ( accesso al credito)e IV( interventi diretti a favorire l’ insediamento in aree attrezzate e nei centri storici) della norma regionale. Per ulteriori informazioni, modulistica, ecc., si invitano gli interessati a contattare le cooperative artigiane di garanzia presenti sul territorio provinciale.

NORMATIVA
Showing 5 results.