Servizio per Disabili e Categorie Protette
Il servizio promuove il collocamento mirato dei lavoratori disabili e delle categorie protette in applicazione della legge 68/99.
La legge persegue come finalità, infatti, la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa nel mondo del lavoro dei disabili anche attraverso politiche di sostegno.
Cosa offre
Accoglienza ed informazione.
Iscrizione e reiscrizione negli elenchi dei disabili.
Colloqui di orientamento e valorizzazione delle competenze.
Consultazione delle offerte di lavoro dei datori di lavoro obbligati.
Colloqui di preselezione.
A chi si rivolge
Il servizio si rivolge a tutte le persone in età lavorativa, disoccupati o inoccupati dai 16 a 65 anni di età, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che aspirino ad un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.
Inoltre, stesso servizio è prestato a favore delle “categorie protette”: orfani, coniugi superstiti di deceduti per cause di lavoro, guerra, servizio, a profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo, ecc. (Art. 18 legge 68/99).
Come si accede
L’iscrizione alla Legge 68/99 ed il collocamento in graduatoria consente di poter accedere ai posti di lavoro riservati alle persone disabili sia nelle aziende private che presso gli enti pubblici.
PER GLI INVALIDI CIVILI
1. compilazione di apposito modello attestante anche gli aspetti reddituali e patrimoniali;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. verbale di invalidità civile rilasciato dalla competente commissione della ASL di residenza su richiesta del medico di famiglia.
Il documento deve essere consegnato in copia conforme all’originale o se in fotocopia accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.
La certificazione deve attestare un’invalidità superiore al 45%;
4. verbale sulle residue capacità lavorative legge 68/99 emesso dalla competente commissione ASL.
5. iscrizione presso il Centro per l’Impiego (D.lgs. 181/00)
PER GLI INVALIDI SUL LAVORO
1. compilazione di apposito modello;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. certificato di invalidità sul lavoro rilasciato dalla competente commissione dell’INAIL di residenza;
Il documento deve essere in copia conforme all’originale o se in fotocopia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
La certificazione deve attestare un’invalidità superiore al 33%;
4. verbale sulle residue capacità lavorative emesso dalla competente commissione INAIL .
5. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro da rilasciare al Centro per l’Impiego
PER GLI INVALIDI PER SERVIZIO
1. compilazione di apposito modello;
2. originale o copia autenticata del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria della pensione stessa e la categoria e la voce della invalidità
(categoria di pensione dalla I alla VIII);
3. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro da rilasciare al Centro per l’Impiego
L’avviamento al lavoro è soggetto ad una valutazione da parte di un Comitato Tecnico istituito allo scopo presso la Provincia di Perugia, per favorire l’incontro di domanda offerta e per valutare le opportunità reali consentite sulla base del profilo socio-lavorativo del disabile e della sua diagnosi funzionale.
Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/99, le aziende applicheranno il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi come per tutti gli altri lavoratori.
ORFANI DI CADUTI SUL LAVORO
1. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro da rilasciare al Centro per l’Impiego
2. Minore età al momento del decesso o sino a 21 anni se frequentante una scuola superiore o sino a 26 anni se frequentante l’università
3. Autocertificazione che si era privi del reddito al momento dell’evento.
4. Dichiarazione INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro
5. Autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare o Certificato di Stato di famiglia
ORFANI DI CADUTI PER SERVIZIO
1. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro da rilasciare al Centro per l’Impiego
2. Minore età al momento del decesso o sino a 21 anni se frequentante una scuola superiore o sino a 26 anni se frequentante l’università
3. Autocertificazione che si era privi del reddito al momento dell’evento.
4. Dichiarazione Amministrazione Centrale da cui dipendeva il genitore attestante che il medesimo è deceduto in servizio e per causa di servizio.
5. Autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare o Certificato di Stato di famiglia
VEDOVE DI CADUTI PER FATTO DI LAVORO
Vedi quanto attiene agli orfani a parte il punto inerente l’età.
Si ricorda che gli orfani o le/i vedove/i dei caduti per fatto di lavoro hanno delle priorità come stabilite dall’art. 3 comma 123 l.244/07 e possono presentare richiesta di assunzione nominativa ai datori di lavoro scoperti. Tali categorie possono essere avviate anche se già hanno una occupazione.
EQUIPARATI ORFANI/VEDOVE CADUTI SUL LAVORO
1. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro da rilasciare al Centro per l’Impiego
2. Minore età al momento del decesso o sino a 21 anni se frequentante una scuola superiore o sino a 26 anni se frequentante l’università (non per le vedove)
3. Autocertificazione che si era privi del reddito al momento dell’evento.
4. Dichiarazione INAIL attestante l’inabilità lavorativa del genitore pari al 100% e certificato della ASL attestante che lo stesso è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro proficuo
5. Autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare o Certificato di Stato di famiglia
6. Dichiarazione di responsabilità resa dal genitore di non aver mai usufruito delle norme sul collocamento obbligatorio.
EQUIPARATI ORFANI/VEDOVE CADUTI PER SERVIZIO
1. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro da rilasciare al Centro per l’Impiego
2. Minore età al momento del decesso o sino a 21 anni se frequentante una scuola superiore o sino a 26 anni se frequentante l’università (non per le vedove)
3. Autocertificazione che si era privi del reddito al momento dell’evento.
4. Dichiarazione Amministrazione Centrale da cui dipendeva il genitore attestante che il medesimo si è invalidato in servizio e per causa di servizio e gode di pensione privilegiata di prima categoria o di trattamento di incollocabilità
5. Autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare o Certificato di Stato di famiglia
6. Dichiarazione di responsabilità resa dal genitore di non aver mai usufruito delle norme sul collocamento obbligatorio.
ORFANI DI GUERRA
1. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro da rilasciare al Centro per l’Impiego
2. Minore età al momento del decesso o sino a 21 anni se frequentante una scuola superiore o sino a 26 anni se frequentante l’università (non per le vedove)
3. Autocertificazione che si era privi del reddito al momento dell’evento.
4. Certificato iscrizione Prefettura
5. Mod. 331 rilasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro dal quale deve risultare che la vedova gode di pensione privilegiata di guerra
6. Autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare o Certificato di Stato di famiglia
EQUIPARATI ORFANI DI GUERRA
Vedi orfani di guerra e aggiungere dichiarazione di responsabilità del genitore di non aver mai usufruito del collocamento obbligatorio
PROFUGHI
1. Certificato che attesta la qualità di profugo rilasciato dalla Prefettura
2. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro da rilasciare al Centro per l’Impiego
3. Autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare o Certificato di Stato di famiglia
Inoltre, alle liste di cui all’art. 18 l.68/99 si possono iscrivere anche le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.
CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI
Al modulo di iscrizione alle liste di cui alla l.113/85 dovrà allegarsi:
1. Verbale di accertamento invalidità
2. verbale sulle residue capacità lavorative l.68/99
3. Certificato iscrizione all’albo nazionale centralinisti telefonici non vedenti
Si ricorda che a parte i centralinisti telefonici non vedenti, l’iscrizione alle liste di cui alla l.68/99 dovrà avvenire presso la Provincia competente in ragione del domicilio dell’utente.
TRASFERIMENTO DI ISCRIZIONE
Il trasferimento di iscrizione deve essere fatto da parte dell’utente in caso di variazione del domicilio in altro territorio provinciale.
Per trasferire la propria iscrizione presso la Provincia di Perugia, l’utente deve iscriversi normalmente presso i nostri uffici. Sarà poi l’Ufficio competente a chiedere la cancellazione da altra Provincia e a mantenere l’anzianità di iscrizione già maturata.