COMMISSIONE PROVINCIALE TRIPARTITA
FINALITÀ, COMPOSIZIONE E COMPETENZE
L’art. 6 D. lgs. N. 469 del 23 Dicembre 1997 che ha conferito alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, prevede l’istituzione di una Commissione Provinciale “quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali“, in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla Provincia.
La costituzione di tale organismo è volta ad assicurare la realizzazione concreta del principio della concertazione e della consultazione delle parti sociali.
La sua composizione, oltre a tener conto del principio della rappresentatività delle parti sociali, deve rispettare, così come previsto dall’art 6, comma 1, del D.Lgs. n. 469/97, i seguenti principi:
· il principio della pariteticità tra le parti sociali;
· la presidenza in capo al Presidente della Provincia;
· la presenza del/la consigliere di parità di cui alla Legge n. 125/95 e al D.Lgs. n. 198/06;
· la possibilità di costituire sotto comitati tematici al proprio interno.
La Commissione Provinciale Tripartita per le politiche del lavoro della Provincia di Perugia ha durata triennale ed è così composta:
· il Presidente della Provincia di Perugia, o suo delegato, che la presiede;
· n. 7 componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (OO.SS.LL) comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
· n. 7 componenti designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
· il/la Consigliere/consigliera di parità (componente di diritto);
· un ispettore medico del lavoro designato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia (componente di diritto);
· n. 4 componenti designati dagli organismi comparativamente più rappresentativi delle categorie dei disabili e delle associazioni di volontariato.
La Commissione Provinciale Tripartita, come prevede la normativa statale e regionale in materia, svolge i seguenti compiti:
a. attività di proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche in materia di politiche del lavoro, della formazione e istruzione di competenza provinciale: nello specifico prende in esame il “Programma per la formazione e le politiche del lavoro” e le iniziative in materia di politiche del lavoro (tra cui convenzioni quadro e monitoraggio tirocini; le convenzioni con gli enti pubblici finalizzate alle assunzioni dei disabili);
b. le funzioni già svolte dagli organismi collegiali di cui all’ art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 469/97;
c. le funzioni espressamente attribuite dalla Regione Umbria (quali l’approvazione delle liste di mobilità, l’approvazione/autorizzazione per i contratti di formazione – lavoro etc.);
d. approvazione delle graduatorie annuali degli iscritti alla L. 68/99.
Negli ultimi due anni di attività, in particolare, la Commissione ha preso in esame le situazioni di crisi aziendali che si sono presentate nel territorio provinciale, con particolare riferimento all’inserimento in lista di mobilità dei lavoratori espulsi e, recentemente, ha presentato alla Regione Umbria specifiche proposte riguardo la possibilità di iscrizione di alcune categorie di lavoratori (ex dipendenti di datori di lavoro non imprenditori – studi professionali, associazioni, enti religiosi, etc – e apprendisti).
La Commissione ha, inoltre, disciplinato l’inserimento in lista di mobilità dei lavoratori che si sono dimessi per giusta causa, quale la mancata corresponsione della retribuzione.
Da evidenziare, sempre nell’ambito delle politiche attive del lavoro, l’importante ruolo rivestito riguardo l’inserimento lavorativo dei disabili e delle categorie protette che si concretizza con l’approvazione delle convenzioni con gli enti pubblici finalizzate all’assunzione e il ruolo propositivo riguardo specifiche categorie di disabili.
Sempre in riferimento alle politiche attive, da ricordare, il Protocollo “Tirocini di qualità” sottoscritto nel maggio 2009 anche dalla Commissione che vede coinvolti i seguenti enti: DPL, INPS e INAIL.
ALLEGATI: riferimenti normativi
1. Artt 4 e 6 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
2. Artt 4 e 6 Legge Regionale n. 41 del 25 novembre 1998 e s.m.i. che, in attuazione del D.Lgs n. 469/97, ha dettato “Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego”;
3. Delibera Giunta Regionale n. 1548 DEL 22/12/2000 “L.R. 41/98 ART.4, commi 1, 3 e 6 - Affidamento di compiti e funzioni della Regione e della Commissione Regionale Tripartita alle Province e alla Commissione provinciale Tripartita”;
4. Punti 2, 6 e 8 del documento istruttorio della Delibera Giunta Regionale n. 1248 del 03 settembre 2003 “Indirizzi regionali per l’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
5. Paragrafo 14 dell’allegato alla Delibera Giunta Regionale 15 Dicembre 2008 n. 1778 “Indirizzi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D. Lgs. n. 297/2002 e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296”
6. Art. 12 D.Lgs. 198 dell’11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 delle Legge 28 novembre 2005, n. 246”
ALLEGATO 1
Artt 4 e 6 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998
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Capo II
Servizi regionali per l'impiego
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Art. 4.
Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego
1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
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Art. 6.
Soppressione di organi collegiali
1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:
a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;
c) inserimento del consigliere di parità;
d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.
ALLEGATO 2
Artt 4 e 6 Legge Regionale n. 41 del 25 novembre 1998 e s.m.i. che, in attuazione del D.Lgs n. 469/97, ha dettato “Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego”
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. S. o. n. 3 al n. 72 del 02/12/1998
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TITOLO II
Interventi della Regione ed attribuzioni delle funzioni
…omissis
ARTICOLO 4
Attribuzione di funzioni e compiti alle province
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al collocamento previste dagli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997 , nonché le funzioni di politica attiva del lavoro previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.
2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con le funzioni da esse esercitate in materia di orientamento e formazione professionale.
3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale.
4. Le province, per la gestione dei servizi per il lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni con i comuni singoli e associati, ai sensi dell' articolo 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142 .
5. Le province, al fine di migliorare la qualità degli interventi, in relazione alle situazioni e alle esigenze locali o per favorire l'inserimento professionale dei soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni, con qualificate strutture pubbliche o private, anche tramite i centri per l'impiego. In particolare per gli utenti destinatari di prestazioni terapeutiche, assistenziali, educative, formative, ai sensi della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3 , le convenzioni dovranno essere attivate con i soggetti di cui all'articolo 25 della medesima legge.
6. Le province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione delle parti sociali, istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione tripartita permanente di concertazione per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997.
7. Le province stabiliscono la composizione delle commissioni tripartite, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 , prevedendo la partecipazione del consigliere di parità.
omissis…
ARTICOLO 6
Commissione regionale tripartita
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali, è istituita la commissione regionale tripartita come sede concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale. Essa è composta da:
a) l'assessore regionale competente o suo delegato, che la presiede;
b) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parità di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 25 ;
e) n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente in rappresentanza di ciascuna provincia.
1. Bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, il Rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.
2. La commissione esercita le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego.
3. La Giunta regionale determina le funzioni e i compiti che, per la loro più efficace gestione, possono essere affidati alle commissioni provinciali tripartite.
4. La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio sugli atti di cui all'articolo 3, comma 3. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, la commissione, può invitare rappresentanti del mondo della scuola, dell'università, del volontariato, dell'associazionismo e di altre forze sociali. Nell'ambito della commissione possono essere, inoltre, previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali e settoriali.
5. La commissione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio in merito all'individuazione dei bacini e delle sedi per la distribuzione territoriale dei centri per l'impiego, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 469 del 1997 .
6. La commissione formula i criteri per la ricollocazione presso le amministrazioni pubbliche del personale eccedente di cui all'articolo 13.
7. La commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni dei soggetti di cui al comma 1, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza di metà delle designazioni.
8. Il supporto tecnico di segreteria ai lavori della commissione è assicurato dalla Giunta regionale, con proprio personale.
omissis…
ALLEGATO 3
Delibera Giunta Regionale n. 1548 DEL 22/12/2000 “L.R. 41/98 ART.4, commi 1, 3 e 6 - Affidamento di compiti e funzioni della Regione e della Commissione Regionale Tripartita alle Province e alla Commissione provinciale Tripartita”.
Estratto dal Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria - Parti I, II (serie generale) – 28/3/2001.
Sezione II
ATTI DELLA REGIONE
2000
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 dicembre 2000, n. 1548.
L.R. 41/98 art. 4, commi 1, 6 e 3 - Affidamento di
compiti e funzioni della Regione e della Commissione
regionale tripartita alle Province e alla Commissione
provinciale tripartita.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.L.vo 469/97, conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Visti in particolare l’art. 4, comma 1, lett. b), che prevede la costituzione di una Commissione regionale tripartita e l’art. 6 che prevede l’istituzione di un’unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro;
Vista la L.R. 41/98, norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego;
Visto in particolare l’art. 6 che prevede l’istituzione della Commissione regionale tripartita (d’ora in avanti CRT), quale sede concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale e ne stabilisce composizione e competenze;
Visto l’art. 4 della stessa L.R. 41/98, che prevede l’istituzione da parte delle Province di una Commissione tripartita permanente (d’ora in avanti CPT) di concertazione per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.L.vo 469/97, art. 6;
Considerato che sia la CRT che le due CPT nella regione sono state istituite e sono regolarmente funzionanti;
Considerato che la L.R. 41/98, art. 6, comma 3, stabilisce che la Giunta regionale determina le funzioni e i compiti della CRT che, per la loro più efficace gestione, possono essere affidati alle CPT;
Valutato che la CRT nella seduta del 2 ottobre 2000 ha espresso il suo consenso rispetto ad un’ipotesi tecnica elaborata dal Servizio politiche del lavoro circa l’individuazione di compiti e funzioni della CRT la cui gestione poteva essere affidata alle Province, che dovrebbero esercitarla per il tramite delle CPT, e che tale ipotesi è la stessa oggetto della presente delibera;
Considerato che il D.Leg.vo 469/97, art. 4, lett. g), dà la possibilità di attribuire alle Province la gestione e l’erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato D.Leg.vo;
Considerato che la L.R. 41/98, art. 4, comma 1, attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al collocamento previste dagli articoli 2, commi 1 e 6, c. 2 del D.Leg.vo 469/97, nonché le funzioni di politica attiva del lavoro previste dall’art. 2, c. 2, dello stesso decreto;
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro;
Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente di Servizio;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l’atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento interno;
Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge, delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di affidare alle Province di Perugia e Terni, ai sensi della L.R. 41/98, art. 6, c. 3 e nell’ambito di competenza territoriale di ciascuna, i seguenti compiti e funzioni, già attribuiti alla CRT e definiti dalle norme a fianco di ciascuno indicate; gli stessi saranno esercitati per il tramite delle CPT e secondo le competenze e modalità esplicitate al successivo punto 4):
a) approvazione dei progetti di formazione e lavoro predisposti dai soggetti legittimati e controllo, attraverso il settore ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, sulla loro attuazione (L. 863/84, art. 3, cc. 3 e 8);
b) approvazione della lista dei lavoratori in mobilità, promozione di iniziative per favorirne il reimpiego e proposta di organizzazione di corsi di qualificazione e riqualificazione (L. 223/91, art. 6, c.2; L. 236/93, art. 4 e successive modificazioni e integrazioni);
c) reiscrizione per la terza volta nella lista di mobilità del lavoratore cancellato, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti dell’organo collegiale (L. 223/91, art. 9, c. 7);
d) approvazione delle convenzioni e dei progetti esecutivi per la realizzazione dei piani di inserimento professionale per i giovani (L. 608/96, art. 9 octies);
e) stipula di convenzioni con imprese singole o gruppi di imprese contenenti programmi di assunzione di lavoratori, ivi compresi i lavoratori disabili (L. 56/87, art. 17);
3) di affidare altresì alle Province di Perugia e Terni, ai sensi del D.L.vo 469/97, art. 4, lett. g) e della L.R. 41/98, art. 4, comma 1 e nell’ambito di competenza territoriale di ciascuna, le funzioni e i compiti connessi alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento (L. 196/97, art. 18 - D.M. 25marzo 1998, n. 142) che saranno esercitati secondo le competenze e le modalità esplicitate al successivo punto 5);
4) di definire le seguenti competenze e modalità di esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al punto 2) della presente delibera, lett. a), b), c), d), e):
a) competono alle CPT l’approvazione dei progetti di formazione e lavoro, l’approvazione di eventuali variazioni, le richieste di intervento ispettivo; competono alle Province l’esame e l’istruttoria dei progetti di formazione e lavoro nel rispetto delle previsioni dei CCNL e, in assenza, delle decisioni della CRT, la gestione dei progetti interregionali, degli ordini e collegi e degli accordi quadro, l’emissione delle autorizzazioni, le autorizzazioni alle variazioni dei progetti, la costituzione della banca dati aziende e lavoratori, le rilevazioni statistiche nella materia, nonché tutti gli atti amministrativi connessi ai compiti affidati alle CPT. In tale ambito restano in capo alla CRT la definizione dei criteri generali, le interpretazioni e gli indirizzi relativi alla normativa attuale e futura, la determinazione della durata dei contratti di formazione lavoro in assenza di previsioni contrattuali, il monitoraggio sull’attività svolta dalle CPT e dalle Province. Restano in capo alla Regione le attività di supporto tecnico, giuridico e amministrativo alle decisioni e alle funzioni della CRT;
b) e c) competono alle CPT l’approvazione dell’iscrizione dei lavoratori nella lista di mobilità ai sensi della L. 223/91 e della L. 236/93, la proposta di corsi di qualificazione e riqualificazione per i lavoratori in mobilità, la reiscrizione ai sensi della L. 223/91, art. 9, c. 7; competono alle Province l’esame e l’istruttoria delle procedure di mobilità ex L. 223/91, l’esame e l’istruttoria delle domande di iscrizione ex L. 236/93, la reiscrizione ex L. 223/91, art. 9, c. 7, la costituzione e gestione della banca dati dei lavoratori in mobilità, le rilevazioni statistiche nella materia, nonché tutti gli atti amministrativi connessi ai compiti affidati alle CPT. Nella materia restano in capo alla CRT le interpretazioni e gli indirizzi relativi alla normativa attuale e futura e il monitoraggio sull’attività svolta dalle CPT e dalle Province. Restano in capo alla Regione le attività di supporto tecnico, giuridico e amministrativo alle decisioni e alle funzioni della CRT;
d) competono alle CPT l’approvazione delle convenzioni e dei progetti esecutivi, la determinazione delle modalità di assegnazione dei giovani; competono alle Province le attività di convenzionamento e predisposizione dei progetti esecutivi, l’assegnazione dei giovani, la creazione e gestione della banca dati, le rilevazioni statistiche nella materia, nonché tutti gli atti amministrativi connessi ai compiti affidati alle CPT. In tale ambito restano in capo alla CRT l’individuazione della quota provinciale di finanziamento di provenienza statale (Fondo per l’occupazione), la determinazione dei criteri di assegnazione dei piani ai soggetti richiedenti, le interpretazioni e gli indirizzi sulla applicazione della normativa, il monitoraggio sull’attività svolta dalle CPT e dalle Province. Restano in capo alla Regione le attività di supporto giuridico-amministrativo alle decisioni e alle funzioni della CRT e le analisi tecniche finalizzate alla quantificazione e ripartizione delle risorse;
e) compete alle CPT l’approvazione e la promozione delle convenzioni; competono alle Province le attività di supporto tecnico-giuridico alla stipula delle convenzioni, nonché tutti gli atti amministrativi connessi ai compiti affidati alle CPT. Nella materia resta in capo alla CRT il monitoraggio sulle convenzioni stipulate e alla Regione l’attività di supporto alla CRT;
5) di definire le seguenti competenze e modalità di esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al punto 3) della presente delibera: competono alle Province l’attivazione dei tirocini attraverso il convenzionamento con i soggetti ospitanti, la costituzione e gestione della banca dati, ogni altro atto amministrativo connesso alla attività affidata. Restano in capo alla Regione le attività di indirizzo sull’istituto e il monitoraggio dei tirocini attivati dai diversi soggetti promotori;
6) di stabilire che i rappresentanti delle Province all’interno della CRT dovranno relazionare trimestralmente, al 31marzo - 30 giugno - 30 settembre – 31 dicembre, all’organo collegiale, nella prima riunione successiva alla fine del trimestre, sull’attività svolta relativamente ai compiti e alle funzioni affidate. Tale relazione dovrà essere preceduta dall’invio al competente ufficio regionale di un rapporto contenente dati, valutazioni, considerazioni e proposte sulla stessa attività, anche utilizzando un’apposita modulistica che potrà essere concordata con le Amministrazioni provinciali, al fine di consentire il previsto monitoraggio e di corrispondere a richieste dell’Amministrazione centrale;
7) di stabilire la decorrenza degli affidamenti di cui al punti 2) e 3) all’1 febbraio 2001;
8) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il Relatore Grossi
La Presidente Lorenzetti
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. 41/98 art. 4, comma 1 e 6 e comma 3, - Affidamento di compiti e funzioni della Regione e della C.R.T. alle Province e alle CPT.
Il D.L.vo 469/97, conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, prevede all’art. 4, c. 1, lett. b) la costituzione di una Commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale e le attribuisce, all’art. 15, le funzioni e le competenze già proprie della Commissione regionale per l’impiego, che è stata soppressa con effetto dalla data di costituzione della Commissione regionale tripartita, d’ora in avanti CRT.
Lo stesso D.Leg.vo 469/97 prevede inoltre, all’art. 6, la soppressione di numerosi organi collegiali provinciali e circoscrizionali e l’istituzione di un’unica Commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alle Province, nonché in relazione alle attività e alle funzioni già di competenza dei sopracitati organi collegiali soppressi.
La L.R. 41/98, norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego, all’art. 6 prevede l’istituzione della CRT, la sua composizione e l’attribuzione di competenze oltre quelle già appartenute alla CRI.
Lo stesso art. 6, c. 3, stabilisce che la Giunta regionale determina le funzioni e i compiti che, per la loro più efficace gestione, possono essere affidati alle Commissioni provinciali tripartite, d’ora in avanti CPT, la cui istituzione è prevista all’art. 4, cc. 6 e 7 della stessa L.R. 41/98.
Nella regione Umbria sia la CRT che le due CPT sono state costituite e sono regolarmente operanti.
Nell’ambito della CRT, sin dal suo insediamento, si è aperto un dibattito circa l’opportunità di decentrare sul livello provinciale una serie di funzioni gestionali e burocratico-amministrative, sia per una loro più efficace gestione, in relazione anche alla maggiore vicinanza sul territorio, sia per consentire alla CRT di svolgere più compiutamente il suo ruolo di organo concertativo di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale.
Su questa base la CRT ha dato mandato al Servizio politiche del lavoro di formulare un’ipotesi tecnica di individuazione di compiti e funzioni già di sua competenza, la cui gestione poteva essere affidata alle Province, che dovrebbero esercitarla per il tramite delle CPT.
Il Servizio ha elaborato un documento, che si sostanzia nella proposta parte del presente atto istruttorio sul quale la CRT, nella seduta del 2 ottobre 2000, ha espresso il suo consenso;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
…Omissis…
(Vedasi dispositivo deliberazione)
ALLEGATO 4
Punti 2, 6 e 8 del documento istruttorio della Delibera Giunta Regionale n. 1248 del 03 settembre 2003 “Indirizzi regionali per l’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
…omissis…
2. Uffici competenti
Gli Uffici competenti per il collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui alla L. 68/99, sono le strutture provinciali per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Essi operano al fine dell'informazione, dell'orientamento, della formazione e di tutti gli atti amministrativi necessari per l'ingresso dei lavoratori con disabilità nel sistema regionale per il collocamento mirato, nonché, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, al fine della promozione, dell'attuazione e della verifica dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Le strutture provinciali di cui al comma 1, per le azioni informative e di prima accoglienza, si potranno avvalere, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 41/98, art. 4, comma 5, di qualificate strutture pubbliche o private. Sono altresì competenze delle strutture provinciali di cui al comma 1: a) l’approvazione e la stipula delle convenzioni di cui al paragrafo 8. del presente atto di indirizzi; b) l’ammissione e la concessione degli incentivi; c) la concessione dell'esonero parziale; d) la concessione della compensazione territoriale; e) la formulazione, aggiornamento e approvazione della graduatoria unica e della graduatoria prevista dal DPR n. 246/97; f) il raccordo e il supporto nella materia alla Commissione Provinciale Tripartita (d’ora in avanti CPT) e al Comitato Tecnico; g) la procedura di avviamento a selezione presso datori di lavoro pubblici.
Nel caso in cui le strutture provinciali affidino l'attività volta all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 469/97, art. 10, come modificato dalla L. n. 388/2000, art. 117, cc. 3 e 4, il contenuto della relativa convenzione tipo, uniforme per tutto il territorio regionale, sarà definito dal gruppo di cui all'art. 1, su parere della CRT, e approvato dalle CPT.
Le strutture provinciali di cui al comma 1 operano al fine di garantire il livello massimo di informazione, trasparenza e consapevolezza delle opportunità offerte dalla L. n. 68/99 nei confronti delle persone con disabilità e delle aziende obbligate e non.
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6. Sanzioni e rapporti con le Direzioni Provinciali del Lavoro
L'attività ispettiva in materia di assunzioni delle persone con disabilità, come per tutta la materia del lavoro, e la irrogazione delle relative sanzioni sono di pertinenza della DPL territorialmente competente, anche su segnalazione degli Uffici provinciali e delle CPT.
Gli importi delle sanzioni dovranno essere versati sul c/c postale n. 00143065 intestato a Regione Umbria - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili - Capitolo di bilancio in entrata n. 2982, specificando il riferimento normativo della sanzione (L. n. 68/99, art. 5, c. 5; art. 15, c. 1; art. 15, c. 4).
Gli Uffici provinciali, anche sulla base degli indirizzi delle CPT, attueranno ogni forma di raccordo con le DPL, comunicando alle stesse ogni provvedimento adottato relativamente all'applicazione della L. n. 68/99 e chiedendo di essere a loro volta informati sugli esiti degli interventi e sulle eventuali sanzioni irrogate e di informare altresì le competenti CPT.
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8. Convenzioni
Le ipotesi di convenzioni previste dalla L. n. 68/99 sono:
a) art. 11, c. 1, di inserimento lavorativo
b) art. 11, c. 4, di integrazione lavorativa
c) art. 11, c. 5, con cooperative sociali e loro consorzi, associazioni di volontariato, organismi di cui agli artt. 17 e 18 della L. n. 104/92 e altri soggetti pubblici e privati idonei a realizzare gli obiettivi della legge;
d) art. 12, c. 1, di inserimento temporaneo delle persone con disabilità presso cooperative sociali e disabili liberi professionisti;
e) art. 12, c. 4, di inserimento lavorativo temporaneo delle persone con disabilità detenute.
Gli schemi di convenzione di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma 1, allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, e indicanti gli standard minimi di contenuto delle predette convenzioni, sono adottati uniformemente su tutto il territorio regionale. Eventuali modifiche ed integrazioni sostanziali degli schemi, al fine di mantenere l’uniformità sul territorio regionale, saranno adottati con delibera della Giunta regionale.
Le convenzioni di cui al punto c) dovranno presentare carattere di innovatività della esperienza oggetto della convenzione stessa e contribuire ad elevare il livello qualitativo dell'offerta di lavoro. Per il finanziamento di tali convenzioni si potrà fare ricorso al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili e alle risorse dell'Obiettivo 3 2000/2006.
Per la stipula delle convenzioni di cui alla lettera d):
A. La cooperativa deve risultare iscritta da almeno 1 anno nell'albo regionale di cui alla L. n. 381/91, art. 9, deve avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa e deve applicare ai dipendenti il contratto collettivo nazionale di riferimento relativo all'attività svolta.
B. Il disabile libero professionista deve risultare iscritto da almeno 1 anno nell'albo professionale e autocertificare di avere effettivamente esercitato la professione.
Gli Uffici provinciali informeranno regolarmente le CPT sulle convenzioni stipulate.
La durata delle convenzioni ex art. 11 è legata ai seguenti parametri:
a) rapporto tra il volume dell'intera quota di riserva e l'entità della copertura (totale o parziale) dedotta in convenzione;
b) rapporto tra gli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell'impresa e le specifiche condizioni della persona con disabilità;
c) valutazione dell'impegno diretto del datore di lavoro relativo all'occupabilità delle persone con disabilità in termini di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio, di orientamento, di formazione professionale.
Per le aziende private l'obbligo può essere assolto nell'arco di 12 mesi, elevabili a 24 qualora i motivi della dilazione o programmazione temporale derivino da cause afferenti i parametri sub b) e c) e/o da temporanee difficoltà economiche e/o da altri motivi opportunamente documentati, sentite, nel caso di richiesta per 24 mesi, le RSU aziendali, se presenti.
In situazioni che possono essere ricondotte al carattere di assoluta eccezionalità, legate anche alla qualificazione e riqualificazione professionale per favorire l’inserimento lavorativo, ai vincoli derivanti alle Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione dei piani di assunzione e ad altre casistiche che la competente CPT sarà chiamata di volta in volta a valutare, la durata di tali convenzioni può essere prevista fino a 36 mesi, comunque sentite le RSU aziendali, se presenti, e acquisito il parere favorevole della Commissione
provinciale tripartita.
Per le aziende pubbliche, oltre che dei parametri indicati ai punti a), b) e c), va tenuto conto anche del piano triennale di assunzione elaborato ed approvato, in quanto l'obbiettivo primario è quello di assicurare alla persona disabile la stabilità dell'occupazione.
Nel caso in cui la programmazione triennale consenta la copertura solo parziale della quota d'obbligo, fermo restando il vincolo per gli enti di programmare la copertura totale, il datore di lavoro pubblico è tenuto a procedere con ogni forma e mezzo offerti dall'ordinamento in materia di occupazione per ricoprire le restanti quote di riserva, anche temporaneamente.
Nel caso di convenzioni aventi durata pluriennale è richiesto l'inserimento di un numero di persone con disabilità non inferiore, in ragione d'anno, al 20% della quota spettante non coperta e comunque di almeno 1 unità.
Tale vincolo può essere rimosso in presenza di assunzioni di persone con disabilità psichica o caratterizzate da particolari difficoltà di inserimento, di aziende di nuova costituzione o in fase di nuovo insediamento; di situazioni di difficoltà economiche e/o occupazionali, di altri motivi opportunamente documentati.
La durata delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12 della L. n. 68/99 è quella prevista dal DPR n. 333/2000, art. 10, c. 3.
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ALLEGATO 5
Paragrafo 14 dell’allegato Delibera Giunta Regionale 15 Dicembre 2008 n. 1778 “Indirizzi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D. Lgs. n. 297/2002 e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296”
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Allegato
Paragrafo 14
Legge n°68/1999. Criteri per la formazione delle graduatorie sui presenti e annuali
1. Le graduatorie per l’avviamento al lavoro presso i datori di lavoro privati, d’intesa con le Province e in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, cc. 2, 3 e 4, Legge 12 marzo 1999, n°68 e dall’art. 9, del DPR 10 ottobre 2000, n°333, sono costruite secondo i seguenti criteri tra loro concorrenti:
a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
b) condizione economica;
c) carico familiare;
d) difficoltà di locomozione nel territorio;
e) grado di invalidità della persona disabile.
Ai fini della valutazione dei criteri per l’attribuzione del relativo punteggio per quanto attiene alle lett. a), b), c) ed e) del presente punto si terrà conto di quanto previsto nella tabella allegata al DPR 18 giugno 1997, n°246. Per quanto attiene alla lett. d) saranno attribuiti punti -12 per difficoltà lieve, -18 per difficoltà media, -24 per difficoltà massima, secondo le risultanze della scheda per la definizione delle capacità redatta dalle Commissioni di cui all’art.4 della Legge 5 febbraio 1992, n°104 e ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000 o della certificazione rilasciata dalle stesse Commissioni per l’accertamento dell’handicap. Saranno inoltre attribuiti punti +3 o -3 in caso di presenza o meno di patente di guida.
Nella formazione delle graduatorie di persone non disabili (ex art. 18), non si tiene conto del criterio di cui alla lett. d) ed e) del precedente punto.
2. Relativamente alle graduatorie per le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici, i criteri che concorrono alle loro formulazioni e alle loro valutazioni sono quelli di cui alla tabella allegata al DPR18 giugno 1997, n° 246. Su proposta dei comitati tecnici provinciali di cui all’art. 6, c. 2, Legge n°68/1999 e ai sensi dell’art. 9, del DPR n°333/2000, è individuato quale ulteriore elemento di valutazione quello della difficoltà di locomozione sul territorio, valutato come indicato al punto precedente.
3. Pertanto i criteri che concorrono alla formulazione delle graduatorie, sia sui presenti che quella provinciale annuale, per l’avviamento al lavoro presso datori di lavoro privati e per le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici sono:
I) anzianità di iscrizione negli elenchi delle persone disabili di cui alla Legge n°68/1999;
II) condizione economica (la situazione economica è quella individuale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, non si considerano invece i redditi derivanti da prestazioni risarcitorie percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa, nonché ogni altro reddito esente da IRPEF);
III) Carico familiare;
IV) grado di invalidità;
V) difficoltà di locomozione sul territorio.
La valutazione degli elementi di cui ai numeri I), II), III) e IV) viene effettuata secondo quanto previsto nella tabella allegata al DPR18 giugno 1997, n°246; la valutazione dell’elemento di cui al numero V) è effettuata secondo quanto previsto al punto 1 del presente paragrafo.
4. La graduatoria sui presenti viene formata con parametri aggiornati alla data del giorno di adesione al pubblico avviso. Pertanto l’anzianità di iscrizione utile è quella che va dalla data di iscrizione o reiscrizione al collocamento mirato sino alla data di partecipazione alla proposta (salvo sospensioni), a condizione che sia stato dichiarato lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n°181/2000; la condizione economica del partecipante alla graduatoria sarà valutata in base alla denuncia dei redditi ultima disponibile (il reddito verrà accertato tramite autocertificazione e si fa riferimento al reddito lordo risultante dall’ultimo anno di imposta per il quale sono scaduti i termini).
5. La formazione della graduatoria provinciale annuale è effettuata sulla base dei criteri oggettivi individuati nei punti 1, 2, e 3 del presente paragrafo e fissa la situazione del lavoratore iscritto al collocamento mirato al 31/12 di ogni anno. L’elenco prodotto rimane valido ed invariato per tutto l’anno; l’aggiornamento della graduatoria annuale, in base alle dichiarazioni dei lavoratori rilasciate nel corso dell’anno, avrà luogo dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. La graduatoria annuale è approvata dalla Commissione Provinciale Tripartita entro i novanta giorni successivi all’anno di riferimento e utilizzata esclusivamente nei casi residuali in cui le graduatorie sui presenti siano andate deserte.
6. Nelle graduatorie il lavoratore con punteggio minore precede quello con punteggio maggiore; in caso di parità di punteggio i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in base all’età, valutata secondo quanto previsto dalla Legge n°127/1997 e successive modifiche.
7. Le Province valuteranno i casi di mancata risposta alla convocazione o di rifiuto di un posto di lavoro da parte del lavoratore con disabilità e, solo in caso di assenza di giustificato motivo per due volte consecutive, provvederanno agli adempimenti di competenza così come previsto ai punti 8, 9 e 10 paragrafo 12.
ALLEGATO 6
Art. 12 D.Lgs. 198 dell’11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 delle Legge 28 novembre 2005, n. 246”
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Capo IV
Consigliere e consiglieri di parità
Art. 12.
Nomina
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)
1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.
2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
3. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e con le procedure previste dal presente articolo.
4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di una consigliera di parità.
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.