NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC) D.M. 14 gennaio 2008
NUOVE NORMATIVE TECNICHE (NTC) D.M. 14/01/2008
Il 5 marzo 2008 sono entrate in vigore le nuove normative tecniche per le costruzioni approvate con Decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle infrastrutture: “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.” (G.U. n. 29 del 4-2-2008 – Suppl. Ordinario n. 30)
PROROGA PERIODO TRANSITORIO
Con Legge 27 febbraio 2009 n. 14 è stato convertito in legge il decreto legge
30 dicembre 2008 n. 2007 recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 49 del 28-2-2009 - Suppl.
Ordinario n.28)
Il decreto legge prevede la proroga del periodo transitorio per l’applicazione delle NTC al 30 giugno 2010
NB - E' in corso di approvazione alla Camera La Legge di conversione del DL 39/2009 nella quale si prevede l'entrata in vigore anticipata della normativa al 1 Luglio 2009
“ Articolo 29.
………...omissis ………………….
1-septies. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617
Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni
La circolare alle NTC 14/01/2008 è stata pubblicata nella G.U. n. 47 del
26-2-2009 – Suppl. Ordinario n. 27
COSTRUZIONI IN LEGNO:
Approvata la nuova normativa!
D.M. 6/5/08 "Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove «Norme tecniche per le costruzioni»"
A sorpresa con Decreto Ministeriale 6 maggio 2008 pubblicato in G.U. il 2 Luglio 2008, sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni in legno.
Nessuna modifica al testo che conoscevamo, sono stati infatti confermati il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV già pubblicate con il D.M. 14/1/08.
FORUM DI DISCUSSIONE “ntc–provincia-perugia”
http://it.groups.yahoo.com/group/ntc-provincia-perugia/
RICORSO:
il Consiglio Nazionale dei Geologi ha impugnato presso il T.A.R. del Lazio, il D.M. 14.01.2008.
(vedi testo ricorso).
PERIODO TRANSITORIO :
Il periodo transitorio durante il quale è possibile utilizzare le precedenti normative (DD.MM. 96 ecc ) è stato prorogato al 30 giugno 2009 (prorogato ulteriormente al 30/6/2010) ad eccezione degli edifici strategici.
E’ stata infatti Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – (GU n. 51 del 29-2-2008 - Supplemento Ordinario n. 47) la legge 28 Febbraio 2008 n. 31 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”
si riporta di seguito il testo dell’articolo che definisce la proroga (in vigore dal 1-3-2008)
«Art. 20. - (Regime transitorio per l’operativita` della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).
–1. Il termine di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, gia` prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e` differito al 30 giugno
2009 (ora 30 giugno 2010).
2. A seguito dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per
le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, durante il periodo di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come
da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all’applicazione
della suddetta revisione generale e` possibile l’applicazione del citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei
decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo
1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5
febbraio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche´ per quelle per le
quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti
definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.
4. Con l’entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento
del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni
degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui
funzionalita` durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita` di
protezione civile, nonche´ relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al
decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo
dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle
opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a
cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria
edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e` istituita, fino al 30
giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche´ delle
associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio
delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli
adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non da`
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita`, o rimborsi spese».
All’articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, con proprio decreto,»
sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture,».
vedi anche NTC - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ricorso ordine dei Geologi
- cronologia news approvazione nuove norme tecniche e proroga periodo transitorio
- gruppo di lavoro