A.5.1
Aree soggette a vincoli sovraordinati. (scala 1:100.000)


AREE SOGGETTE A VINCOLI SOVRAORDINATI

La raccolta dei dati relativi a questo tematismo è stata effettuata direttamente con gli Enti che hanno la competenza specifica della gestione dei vari vincoli. Anche se il livello di definizione adottato dal PTCP è la scala 1:25.000, le varie tipologie di vincolo derivano da ricognizioni originarie non  omogeneamente redatte e pertanto, in alcuni casi il livello di dettaglio è assai maggiore in quanto si riferisce ad una dimensione catastale (livello fondiario), oppure, in altri casi, la definizione è piuttosto sommaria e necessiterà di una verifica puntuale.

Nel primo caso rientrano senz’altro le aree tutelate in quanto boscate, le aree archeologiche di cui alla lettera m) dell’art.1 L.431/85, le fasce di rispetto del sistema idrografico di interesse provinciale, le aree tutelate con decreto ministeriale ovvero con delibera GR. ai sensi dell’art.1 della L.1497/39; nel secondo caso sono compresi gli usi civici, la cui digitalizzazione è stata eseguita facendo riferimento alla individuazione della Regione Umbria effettuata per l’elaborazione dei PUC e che richiederà, per la sua particolare natura e per le possibilità operative che da questa possono scaturire, una più precisa definizione a livello fondiario.

Il quadro complessivo degli ambiti di tutela o di controllo sovraordinati al livello comunale, siano essi

di carattere ambientale e panoramico o di altro tipo, rappresenta un primo livello di informazione che viene proposto ai comuni, affinché le particolari situazioni presenti nel loro territorio siano opportunamente valutate e considerate dai PRG, senza creare situazioni conflittuali tra le previsioni del Piano Comunale e l’azione di tutela sovraordinata.

Il PTCP articola e sviluppa in maniera differenziata i singoli vincoli a seconda delle loro caratteristiche e forme ed aggiunge la proposta di indirizzi di merito, sviluppando il ruolo normativo di Piano  Paesaggistico, nel caso dei vincoli ex lege 1497/39.

Tutte le aree soggette a tutela ambientale e panoramica sono state digitalizzate da carte tematiche prodotte dalla Regione Umbria, ad eccezione delle aree archeologiche lettera- m) art.1 L.431/85- che derivano dal censimento della Sovrintendenza Archeologica per l’Umbria che ha sviluppato una azione di raccolta ed aggiornamento in concomitanza dell’esperienza di copianificazione con la Provincia di Perugia per la costruzione del PTCP (§ A.3.2.).

Per quanto riguarda i vincoli non paesaggistici, le fonti sono stati gli enti titolari delle competenze: il Corpo  Forestale dello Stato per il vincolo idrogeologico, il Distretto Minerario per il vincolo minerario, la Regione Militare per le relative servitù.

Per quanto riguarda i tipi di vincoli e le loro qualità, il seguente elenco fornisce alcuni dati:

 

Vincolo ambientale e panoramico (leggi 1497/39 e 431/85).

E’ finalizzato all’esercizio di un particolare controllo, di tipo estetico-ambientale e separato da quello urbanistico, sulle trasformazioni del territorio in ambiti di particolare e riconosciuto valore e da parte di strutture pubbliche (Stato, Regioni, Comuni).

L’amministrazione della disciplina trattata, sia per quanto riguarda l’autorizzazione o l’inibizione delle

trasformazioni del territorio che per il perseguimento dei trasgressori, avviene in modo univoco e separato.

Prevede un livello di pianificazione specifico, il Piano Territoriale Paesistico, autonomo e  sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica, ma autonomo anche rispetto ad altri momenti di controllo e tutela per esempio la salvaguardia archeologica).

Il vincolo agisce sul bene tutelato in quanto vi riconosce la sussistenza di un interesse pubblico e  pertanto la sua apposizione e l’esercizio della tutela anche in forma limitativa non comportano indennizzi alla proprietà, né prevede alcun intervento pubblico a sostegno degli oneri derivanti dalla tutela dei beni tutelati.

Ente competente: Regione, Comune (autorizzazioni); Provincia (pianificazione paesistica).

TABELLA “ELENCO GENERALE DEI VINCOLI D.Lgs 490/99”

Vincolo storico architettonico e artistico (legge 1089/39 art. 21, ora Dlgs. 490/99 art. 49).

Il vincolo individua aree di rispetto, quale estensione del bene immobile direttamente tutelato, sulle quali si può inibire qualsiasi trasformazione. Oltre ad impedire l’edificazione si possono inibire alcuni usi considerati non pertinenti con le qualità del bene direttamente tutelato. Anche se la legge prevede la possibilità che lo Stato si assuma in tutto o in parte l’onere derivante dalla conservazione dei beni tutelati per impedirne il deterioramento, l’applicazione dell’art. 21 non contempla forme di risarcimento.

Il PTCP non ha registrato queste aree di rispetto, tranne che nel caso di alcune aree archeologiche che, per la loro dimensione assumono un valore significativo.

Ente competente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Sovrintendenze BAAAS ed  Archeologica).

 

Vincolo idrogeologico (RD 3267/23).

Il vincolo si rivolge ad aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non  producano dissesti, o  distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze o con l’uso e la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda.

La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra. La necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione colturale agraria che comportano modifiche nell’assetto morfologico dell’area, o intervengono in profondità su quei terreni. Il vincolo consente l’inibizione di particolari coltivazioni sul terreno agricolo tutelato, previa corresponsione di un indennizzo.

Ente competente per il rilascio dell’autorizzazione: Comunità Montana.

Vincolo sismico (legge 64/74).

Si riferisce alle aree soggette a rischio sismico e a quelle soggette a movimenti franosi (art. 2).

La sua finalità è quella di sottoporre a controllo tutti gli interventi edilizi sulle aree vincolate (all’interno del perimetro di vigilanza) con la creazione di un archivio deposito dei progetti e la loro attestazione su uno standard tecnico predefinito.

La particolare natura del vincolo non consente implicazioni di tipo territoriale, tranne che nei casi dell’art. 2 (abitati da consolidare), per i quali viene prevista la possibilità di una zonizzazione e con essa di una regolamentazione articolata degli interventi di trasformazione.

A seguito del terremoto del settembre 1997 che ha colpito numerosi centri dell’Umbria e delle Marche, la classificazione uniforme con cui sono stati descritti i comuni della Regione è risultata assai poco soddisfacente e pertanto sono state sviluppate ulteriori modalità di lettura del rischio sismico (§ I.5.1.); l’introduzione dell’indice di rischio medio come elemento di confronto, seppure non porti novità dal punto di vista della estensione del vincolo, ma comunque rileva  l’inadeguatezza della tutela attuale, costituisce di per se’ elemento di indirizzo per i PRG.

Ente competente per il rilascio dell’autorizzazione: Provincia.

 

Vincolo minerario (RD 1443/27 e DPR 620/55).

Il vincolo interessa le aree sottoposte a concessione per la coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale, tra i quali rientra la marna per la produzione del cemento. La concessione viene rilasciata dall’ingegnere Capo del Distretto Minerario competente, dopo aver dato comunicazione di essa alla Provincia, ai Comuni interessati ed alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato i quali possono presentare osservazioni; la concessione ha valore sovraordinato rispetto alla  pianificazione locale (urbanistica e territoriale), nonostante la sua forte incidenza sull’assetto delle aree interessate, sia per l’attività estrattiva di per se stessa e sia per l’insieme delle infrastrutture che tale attività presuppone.

Il vincolo interessa anche lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali e termali. In questo caso è il Prefetto che rilascia la concessione, sentito l’ingegnere Capo del distretto minerario ed il medico provinciale.

Ente competente per il rilascio della concessione: Ministero Industria e Commercio (interesse nazionale); Ingegnere Capo Distretto Minerario (interesse locale).

 

Servitù e vincoli militari (legge 898/76 e 104/90).

La legge è finalizzata a garantire la sicurezza di opere ed installazioni permanenti e  semipermanenti di difesa, aree di addestramento, zone o attività comunque legate alla sicurezza. Il fine è garantito dalla limitazione del  diritto di proprietà e di uso delle aree poste in prossimità delle zone tutelate, limitazione che può inibire sia l’intervento edificatorio che particolari usi agricoli

dei terreni.

Il vincolo è imposto dal Ministero della Difesa, previa consultazione di un Comitato paritetico  formato da rappresentanti del Governo e da rappresentanti della Regione interessata, ha durata quinquennale e può essere rinnovato. La legge prevede un indennizzo per la limitazione del diritto di proprietà ed un contributo per il Comune in cui ricade l’area oggetto della servitù.

La particolare natura delle finalità del vincolo non comporta necessariamente una tutela delle caratteristiche ambientali dell’area, ma anzi può interessare una condizione di degrado  progressivo, solo in parte potenzialmente mitigata dalla possibilità di deroga alle limitazioni

che può essere autorizzata dal Comandante territoriale.

Ente competente per l’imposizione del vincolo: Ministero della Difesa (Comandante Militare Territoriale).

Ricadute operative

Nell’elaborato sono stati localizzati i perimetri dei vincoli che hanno un peso significativo nella caratterizzazione del territorio e ricadute forti nella gestione delle sue trasformazioni. Non è stato descritto l’ambito del vincolo sismico in quanto, in pratica è uniformemente distribuito sull’intero territorio della Provincia (solo il Comune di Città della Pieve, ed in parte quello di Todi, non sono interessati), anche se (§ I.5.1.) recenti atti del Servizio Sismico Nazionale hanno proposto spunti per elaborare una maggiore articolazione del problema. Non sono state riportate le aree interessate dal vincolo ai sensi dell’art. 21 della legge 1089/39 per la loro dimensione esigua e spesso interna ad ambiti urbani storici; il loro ruolo infatti è per lo più quello di creare zone di tutela e protezione attorno ad ambiti soprattutto storico-artistici.

Sono state invece individuate le aree interessate da vincoli con una pur limitata, ma comunque sempre diretta, incidenza sulla trasformazione delle forme ambientali (vincolo idrogeologico, minerario e le servitù  militari). Inoltre, vengono identificate le aree interessate dai vincoli ex lege 1497/39 (e 431/85) che sono di fondamentale significato dal punto di vista ambientale e delle qualità del territorio, in quanto rappresentano situazioni di grande ricchezza e complessità  ambientale.

Queste comprendono aree riconosciute da specifici atti amministrativi (quali i decreti di vincolo come bellezze di insieme, ai sensi dell’art.7 della legge 1497/39, o le aree parco regionali e  nazionali o i siti archeologici) ed aree di rispetto dei fiumi e degli specchi lacustri, o appartenenti a particolare ecosistemi (quote superiori ai 1200m.slm e boschi), o, infine, caratterizzate da particolari forme d’uso storiche (usi civici).

Il PTCP, nella sua funzione di Piano Paesistico Ambientale, ha effettuato una ricognizione degli ambiti di tutela del sistema idrografico di interesse provinciale (zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d’acqua di rilevanza territoriale), in funzione della lettura delle caratteristiche morfologiche puntuali del territorio e dell’interazione tra queste ed altri ambiti di tutela (aree boscate, aree archeologiche, biotopi, ecc.), contribuendo così al passaggio dalla fascia di rispetto indifferenziata, ad una perimetrazione che, pur non riducendo le fasce indicate dalla L. 431/85 (secondo un principio affermato da una recente sentenza del Consiglio di Stato), le recupera ad un senso territoriale e colloca il sistema idrografico (corridoi ecologici) in un rapporto attivo con la morfologia del suolo ed i caratteri peculiari dell’azione antropica e del sistema ambientale in cui è inserito.

Questa territorializzazione è stata operata solo sul sistema idrografico di rilevanza territoriale provinciale, mentre, per quello di rilevanza locale, l’ambito di tutela rimane quello dei 150 metri per sponda; su questo i Comuni, con i propri PRG, potranno effettuare una analoga operazione di territorializzazione.

 

 

 

Indirizzi normativi

 

Le “Direttive e prescrizioni per la pianificazione paesaggistica” contenute nei “Criteri, Indirizzi, Direttive, Prescrizioni” del PTCP (Atlante della struttura del PTCP), Titolo IV, Capi I - V, costituiscono l’articolato normativo del Piano, quale Piano Paesistico Ambientale e definiscono la disciplina cogente per la pianificazione comunale generale ed attuativa e per gli interventi di trasformazione urbanistico-ambientale ed edilizia.

 • Per gli ambiti fluviali di cui al punto b), comma 4, dell’art.39 degli Indirizzi per la Pianificazione Paesaggistica, “Zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d’acqua di rilevanza territoriale”, in sede di formazione dei PRG potranno essere effettuate territorializzazioni ulteriori del vincolo relativo alle fasce  di rispetto dei corsi d’acqua, sia per i sistemi idrici di interesse territoriale, che per quelli di interesse locale.

Qualora la nuova individuazione risulti interna alla fascia geometrica definita dalla L.431/85, i contenuti di cui all’art. 39 degli Indirizzi saranno applicati all’ambito così ridefinito, pur restando ferme le procedure per gli interventi interni alla fascia geometrica, ma esterni a quella territorializzata.

Per le aree interessate dagli altri vincoli non ambientali, sia subordinata a forme di controllo preventivo che garantiscano la conservazione o, se possibile, il miglioramento dell’equilibrio idrogeologico. In particolare, a questo fine, dovrà essere prevista nelle aree extraurbane la manutenzione delle fasce di rispetto dalla viabilità statale e provinciale da parte dei proprietari

e, in caso di trasformazioni edilizie o d’uso del suolo agricolo, la preventiva autorizzazione della

Comunità Montana competente.

• Per le aree soggette a vincolo minerario, i PRG dovranno prevedere forme cautelari di  mimetizzazione delle aree di sfruttamento, nel caso di cave a cielo aperto, ovvero di compensazione per gli eventuali depositi o strutture esterne fisse.