AREE E SITI ARCHEOLOGICI
Il processo di redazione del PTCP e la collaborazione che con esso si è sviluppata tra la Soprintendenza Archeologica dell’Umbria e la Provincia di Perugia, ha costituito l’occasione per aggiornare una raccolta di documentazione già elaborata nel 1985 dalla Soprintendenza stessa e di sistematizzare i dati collegandoli alla base cartografica informatizzata del Piano, e rendendoli di fatto utilizzabili ai fini della pianificazione e della tutela.
Le informazioni sintetiche hanno dato luogo ad una classificazione fondata sul tipo di conoscenza fornita da esse rispetto alla definizione territoriale del bene trattato; esse hanno così formato un database relazionale collegato ad una duplice copertura GIS con cui sono state distinte le “aree” archeologiche dai “siti” ed ambedue le categorie sono state strutturate all’interno della classificazione sopra richiamata; si tratta di un gruppo di 1369 unità articolate in sette classi e rapportati ad una cartografia al 25.000.
Il PTCP individua e trasferisce ai Comuni gli elementi orientativi e i criteri valutativi per una ordinata pianificazione e gestione delle trasformazioni territoriali nelle aree ad alto valore archeologico.
L’obiettivo prioritario del PTCP di pianificazione di tali beni è rapportato all’azione della Soprintendenza Archeologica il cui fine è la tutela dei beni di competenza per garantirne la conservazione, lo sviluppo della ricerca scientifica, ed infine la valorizzazione.
I beni archeologici sono stati intesi, fin dalla legge del 1939, come oggetto definito, sostanzialmente unico e per di più tale solo quando il suo interesse fosse “particolarmente importante”. La finalità primaria della conservazione, assieme alle difficili condizioni di emergenza in cui sovente si trova a svolgersi l’azione di tutela, ha portato spesso a circoscrivere ancora di più il bene identificandolo come “cosa” ed a vedere l’oggetto da tutelare in forma del tutto separata dai processi di trasformazione territoriale che attorno ad esso vengono messi in atto.
Con la legge 431/85 si è fatto un significativo passo avanti riconoscendo i beni archeologici come un sistema di aree, valorizzando così la relazione inscindibile tra il bene ed il contesto.
Il tema archeologico richiede un supporto tecnico scientifico di elevato grado di specializzazione già nella fase di primo approccio sul territorio. Va rilevato, infatti, che quel livello di presidio sociale esercitato da vari soggetti in modo informale e spontaneo sul patrimonio storico artistico, difficilmente si può esprimere nell’ambito della tutela archeologica in assenza di una diffusa e approfondita campagna conoscitiva.
E’ su questa peculiarità che sorgono situazioni di conflitto tra Enti o privati che operano sul territorio e la Soprintendenza Archeologica che ha il compito istituzionale della tutela dei beni ritenuti a rischio: da qui la diffusa opinione del “rischio archeologico” come fattore imprevedibile che può bloccare in qualsiasi momento un processo di trasformazione territoriale; un “rischio” letto come soggettivo, o incidente per l’impresa, o per il processo di sviluppo innescato, piuttosto che danno oggettivo per la conservazione di un elemento del patrimonio culturale e storico.
Su queste considerazioni è cresciuta la convinzione che una efficace azione di tutela delle testimonianze archeologiche è possibile non tanto con interventi a valle, ma soprattutto operando in fase preventiva, nel momento in cui si definiscono gli assetti territoriali ed in stretto contatto con gli enti che tali trasformazioni governano.
Le ricadute territoriali
Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il tema archeologico rivendica due azioni, diverse, ma complementari:
- salvaguardare il bene archeologico per garantire il processo conoscitivo ed interpretativo della storia del territorio;
- assegnare al bene archeologico un ruolo di fattore di sviluppo complessivo del territorio, togliendolo dalla condizione di ostacolo ad un processo comunque positivo.
Se la prima azione parte dall’aver posto il bene archeologico in un sistema interdisciplinare (storia del territorio) che quindi ne amplifica il valore svincolando il reperto dalla sua effettiva e singolare importanza, la seconda azione può attuarsi solamente impostando in termini innovativi il problema del rischio archeologico: vale a dire, togliendolo dalla mera dimensione del controllo edilizio (che pur sempre dovrà rimanere, ma in forma ridimensionata al controllo dell’eventuale eccezionalità) e portandolo a quella urbanistica della indagine preventiva rispetto alla pianificazione attuativa ed, ancor più avanti, a quella territoriale della pianificazione d’area vasta, con la definizione di alcune regole procedurali per la formazione dei PRG.
Il lavoro impostato con la Soprintendenza, a partire dai contenuti sopra indicati, fornisce un quadro di conoscenze approfondito e da aggiornare costantemente insieme a elementi di indirizzo normativo specifici per la pianificazione comunale (piani strutturali) e, nei casi in cui ciò risulterà necessario, indicazioni cogenti alle quali i Comuni dovranno strettamente attenersi.
Ciò assolve al primo compito assunto, di strumento di tutela e gestione del bene archeologico di immediata utilità per chi opera sul territorio.
Inoltre, il tema archeologico, pur nelle sue particolarità, si unisce agli altri temi che partecipano alla costruzione del sistema territorio, arricchisce sia il processo di pianificazione, che quello di tutela, e comporta l’introduzione di un ulteriore livello, rispetto a quelli tradizionali, di lettura-interpretazione dei fenomeni territoriali.
Pertanto, il dato archeologico può fornire ulteriori elementi di valutazione sull’interpretazione del sistema insediativo storico più recente e del patrimonio storico architettonico, come pure interessanti nessi potranno allacciarsi tra la rete della viabilità storica e l’insieme delle permanenze storiche ed archeologiche. Significative considerazioni potranno ancora essere stimolate dall’incrocio dei dati archeologici con i vari usi del suolo, sia esso urbano che agricolo, per far emergere il livello di sensibilità del territorio ed il rischio che il patrimonio corre; e da queste considerazioni seguiranno ipotesi di assetto insediativo compatibili.
Se il modello di riferimento proviene naturalmente dalla fondamentale esperienza di Modena, la presente impostazione della problematica connessa al tema archeologico ha una sua peculiarità in quanto propone un raccordo immediato tra tutela e gestione, basato sul livello attuale di conoscenze che dovrà essere aggiornato anche in funzione di un processo di autoalimentazione, ma che, fin da subito, possiede un valore operativo e può rappresentare un modello di approccio praticabile anche per quelle realtà ove l’azione di tutela non si fonda su livelli avanzatissimi di indagine ed elaborazione.
Indirizzi normativi
Il PTCP ha individuato le seguenti tipologie di presenze archeologiche:
-aree archeologiche definite vincolate ai sensi del Dlgs.490/99 (rappresentazione definita graficamente alla scala 1:25.000 ma con dettaglio in termini fondiari)
-aree archeologiche definite perimetrate dal PTCP e non ancora soggette al vincolo di cui alla lettera m) art.146 Dlgs,490/99 (rappresentazione definita graficamente alla scala 1:25.000)
-presenza di elementi e indizi archeologici di varia natura e precisione che ancora non consentono di definire una perimetrazione.
Le aree definite vincolate costituiscono luoghi di concentrazione della qualità del territorio e come tali richiedono un atteggiamento che veda nella conservazione e manutenzione un momento essenziale e prioritario rispetto a qualsiasi altra possibilità d’uso. Esse sono le aree oggetto di tutela archeologica ai sensi degli articoli 2, 49 e 146 del Dlgs. 490/99
Di seguito sono riportate alcune regole per la pianificazione e gestione di tali beni:
Nelle aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt.2 e 49 del Dlgs.490/99 (ex lege 1089/ 39) gli interventi sono soggetti a specifica autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per l’Umbria.
In tali aree, le prescrizioni di carattere generale sono le seguenti:
1. Nelle aree dichiarate di interesse archeologico particolarmente importante (vincolo diretto) sono da prevedere solo opere di manutenzione del patrimonio edilizio esistente e opere finalizzate alla valorizzazione e fruizione delle presenze archeologiche sottoposte a tutela. I lavori per la conduzione agricola dei terreni non devono venire ad interessare le stratigrafie archeologiche ancora intatte. Non è consentito pertanto procedere ad arature profonde con mezzi meccanici o ad opere di movimento terra o terrazzamento dei suoli.
2. Nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 49 del Dlgs.490/99- ex art.21 della legge 1089/1939 (vincolo indiretto)- le opere da prevedere devono rispondere alle prescrizioni specificate nel decreto di vincolo e più in generale devono essere indirizzate all’obiettivo di salvaguardare la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente e di decoro del bene archeologico oggetto di tutela, nonché la possibilità di fruirlo nel suo inscindibile rapporto con la morfologia del territorio.
B. Nelle aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della lett. m) art. 146 del Dlgs.490/99, le opere da prevedere devono essere indirizzate all’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio archeologico sottoposto a tutela mirando ad inserirlo, quando lo stato di conservazione dei luoghi lo consenta, in una pianificazione di valorizzazione ambientale che vede proprio nel valore culturale del bene tutelato l’occasione e il mezzo di una comprensione del valore oggettivo del territorio espresso attraverso il suo uso diacronico; il tutto in coerenza con le indicazioni specifiche contenute nelle schede relative ai siti tutelati ed allegate.
La compatibilità con il bene oggetto di tutela dei progetti di trasformazione che interessino il sottosuolo e/o che modifichino lo stato dei luoghi, sarà valutata dalla Soprintendenza Archeologica per l’Umbria sulla base degli esiti di indagini preliminari di tipo archeologico che devono costituire parte integrante dei progetti stessi.
Per quanto riguarda le are sottoposte a tutela ai sensi della lettera m), art.146 del Dlgs.490/99, si riportano di seguito le indicazioni relative agli interventi consentiti ed agli usi compatibili:
• GUBBIO, loc. Vittorina (D.G.R. 5 maggio 1987, n. 2897)
L’area sottoposta a tutela corrisponde al sito di una delle principali necropoli dell’antica Gubbio, sviluppatasi in relazione ad un importante asse viario antico. Tenuto conto che l’area di interesse archeologico si raccorda e in parte si sovrappone con un’area di notevole interesse ambientale tutelata con D.M. 6 aprile 1956, si evidenzia come gli interventi nell’area devono essere mirati alla rigorosa salvaguardia dello stato dei luoghi, pianificando la valorizzazione degli aspetti ambientali e archeologici attraverso la qualificazione dell’asse viario antico e la conservazione della sua connotazione extraurbana esplicitata dalla necropoli che si sviluppa in rapporto ad esso. Gli interventi di pianificazione devono quindi prevedere la manutenzione e il recupero della vegetazione d’alto fusto esistente, specialmente in quanto elemento che sottolinea il tracciato antico, mantenere la percezione della continuità del tracciato, limitare gli interventi edilizi alla sola manutenzione del patrimonio esistente con disposizioni atte ad armonizzare, attraverso l’impiego di materiali naturali, l’aspetto esterno degli edifici ai valori di pregio dell’ambiente circostante. Dovrà essere valutata la possibilità di operazioni di ripristino e restauro ambientale attraverso l’abbattimento di manufatti recenti o degradati o di superfetazioni e la trasposizione in condotta a terra dei servizi aerei.
La destinazione dell’area, considerati i caratteri di pregio sottoposti a tutela, deve necessariamente essere indirizzata verso un uso pubblico di parco culturale, valutando la possibilità di integrare con aree a verde pubblico la fascia di 20 ml ai lati della strada che rappresenta attualmente il limite della zona sottoposta a tutela.
Considerata la presenza della necropoli antica deve essere evitata la realizzazione di infrastrutture che intervengano nel sottosuolo archeologico.
Dal momento che la necropoli rappresenta un elemento determinante per l’esplicitazione del valore culturale dell’area, sulla base dei dati archeologici disponibili deve essere valutata la possibilità di mantenere in vista settori della necropoli esplorata, o in alternativa, di prevedere almeno allestimenti di tipo didattico e illustrativo che consentano comunque di percepirne la presenza.
• PANICALE, loc. Monte Solare ( D.G.R. 8634 del 5 novembre 1992)
Il Monte Solare è stato riconosciuto sede di un insediamento databile alla tarda età del bronzo, esteso su tutti i pendii della montagna anche a quote molto basse. L’importanza del sito è data principalmente dall’ampiezza dell’area interessata dai resti antichi e dal fatto che l’insediamento è fortunosamente arrivato sino a noi pressoché integro nei suoi elementi essenziali, protetto probabilmente dalla forte coltre vegetale, dovuta alle vicende geologiche e pedologiche del Monte Solare che hanno garantito una notevole stabilità dei pendii. Inoltre, il sito archeologico, per tipologia, cronologia e caratteristiche di conservazione, ha caratteri di unicità nel bacino del Trasimeno e assume quindi un valore culturale di assoluto interesse.
Recenti lavori di rimboschimento hanno evidenziato che tali interventi non sono compatibili con le presenze archeologiche ivi presenti. La pianificazione dell’area deve quindi porsi l’obiettivo di rigorosa salvaguardia del rapporto di inscindibile simbiosi tra le caratteristiche di valore panoramico- ambientale del monte e le testimonianze archeologiche che proprio la struttura geopedologica e morfologica del monte ha contribuito a conservare.
L’obiettivo di conservazione deve ovviamente unirsi a quello di valorizzazione dell’eccezionale contesto archeologico, mentre la necessità di manutenzione dell’equilibrio ambientale esistente consente solo la destinazione a pascolo dei terreni, con adeguata rotazione nello sfruttamento, onde permettere la giusta ricrescita di quella coltre vegetativa che ha rappresentato nel tempo la migliore protezione delle strutture archeologiche.
Gli interventi di pianificazione devono quindi prevedere da un lato la destinazione a parco archeologico dell’intera montagna, vista come insieme unico ed inscindibile, e la costruzione intorno ad essa di una fascia “propedeutica” all’area tutelata vera e propria che evidenzi attraverso una accorta valorizzazione ambientale i percorsi storici che collegano la montagna con le realtà territoriali circostanti, consentendo al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la determinante funzione territoriale dell’insediamento.
• PIEGARO, loc. Monte Città di Fallera ( D.G.R. 5807 del 10 settembre 1993)
L’altura di Monte Città di Fallera, insieme alla adiacente altura a quota 640 m s.l.m., è interessata da due insediamenti umbri di età preromana, la cui importanza è stata evidenziata dagli scavi condotti nel sito da Umberto Calzoni nel 1925.
Come specificato nel documento istruttorio, l’atto di tutela mira a garantire la conservazione della morfologia del suolo, essenziale per una corretta interpretazione storico-archeologica delle strutture accertate ancora “in situ” e di quelle che potrebbero ragionevolmente emergere nell’ambito della zona di presumibile urbanizzazione e della quale i due recinti d’altura sarebbero emergenze con funzioni specialistiche.
La destinazione dell’area sottoposta a tutela deve quindi essere quella del parco culturale a valenza archeologica territoriale, mirando a costruire intorno ad esso una fascia che armonizzi l’area tutelata con le destinazioni territoriali circostanti e attraverso una accorta valorizzazione ambientale consenta al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la determinante funzione territoriale dell’insediamento.
• CITTÀ’ DI CASTELLO, loc. Castelvecchio ( D.G.R. 8708 del 6 dicembre 1996)
La collina di Castelvecchio nel comune di Città di Castello è occupata da un insediamento di altura fortificato di età preromana. La qualità ambientale del sito, insieme alla vicina altura di Ghironzo, è inoltre stata acclarata e sottoposta a tutela con D.G.R. 8 aprile 1998, n. 1816, ai sensi dell’art. 2 della legge 1497 del 29 giugno 1939. Come evidenziato dal documento istruttorio al D.G.R. 8708 del 6 dicembre 1996, la tutela ai sensi della lettera m) art. 1 della legge 431/1985 è motivata dall’indiscutibile interesse archeologico-paesistico
dell’altura di Castelvecchio, determinato dall’inscindibile rapporto di consonanza e simbiosi tra morfologia dei luoghi e tipologia dell’insediamento e delle presenze storico - archeologiche, oltre che dall’eccezionale panoramicità del sito insita nella natura tipologica degli insediamenti storici e protostoricid’altura.
La destinazione dell’area deve quindi essere indirizzata alla rigorosa manutenzione delle qualità ambientali dell’area, che rappresentano i presupposti per la piena fruibilità delle testimonianze archeologiche. Tale manutenzione deve peraltro comprendere il controllo della crescita della vegetazione in maniera tale da consentire il perdurare di quelle condizioni di leggibilità delle presenze archeologiche realizzate in positivo (doppio aggere) e in negativo (vallo) molto evidenti nelle riprese aerofotografiche.
Gli interventi di pianificazione devono quindi prevedere da un lato la destinazione a parco culturaleterritoriale del complesso delle due alture, viste come insieme unico ed inscindibile di uso diacronico del territorio, e dell’altro la costruzione intorno ad essa di una fascia “propedeutica” al parco vero e proprio che evidenzi attraverso una accorta valorizzazione ambientale i percorsi storici che ricollegano l’area alle realtà territoriali circostanti, consentendo al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la funzione di controllo territoriale che le due alture hanno espletato in maniera determinante nel corso del tempo.
• PERUGIA, capoluogo e dintorni ( D.G.R. 5107 del 4 agosto 1993 e D.G.R. 5847 del 6 agosto 1996)
La dichiarazione della specificità archeologica di aree del territorio comunale di Perugia, avvenuta sulla base di una ricognizione dei dati archeologici disponibili e dello stato dei luoghi effettuata dalla Soprintendenza Archeologica per l’Umbria, si propone di rendere possibile una attenta tutela e vigilanza nelle zone individuate, ed azioni tese alla conservazione di quei beni già in evidenza per i quali è altresì necessario prevedere anche un intorno di rispetto e d’ambientazione nello spirito della legge 431/85.
Tenuto conto della frammentazione delle aree individuate, della diversità delle situazioni ambientali in cui esse si inseriscono e del diverso grado di definizione di conoscenza delle realtà archeologiche che si è inteso tutelare, è indispensabile che i progetti di pianificazione urbanistica delle aree sottoposte a tutela siano preceduti da un approfondimento di indagine territoriale.
Occorre infatti stabilire e distinguere, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologica con la nota 5 maggio 1995 prot. n. 4291, in quali aree sono presenti strutture archeologiche o sono raccolti o reimpiegati materiali antichi e per quali aree invece, l’interesse derivi solo da notizie di rinvenimenti, senza conferma per ora della presenza posto.
Infatti, come previsto dagli atti di tutela, nel primo caso occorre individuare quali destinazioni rispondano all’obiettivo della conservazione dei beni già in evidenza, prevedendone altresì anche un intorno di rispetto e d’ambientazione nello spirito della legge 431/85, nel secondo caso le destinazioni devono comunque rispondere alla necessità di una attenta tutela e vigilanza preliminare, per evitare interventi incompatibili con eventuali presenze archeologiche non ancora pienamente definite nella loro collocazione. A questo fine i progetti attuativi dovranno essere corredati da indagine archeologica sistematica di dettaglio, atta a definire l’esatta distribuzione e natura delle presenze archeologiche nel sottosuolo.
• MONTELEONE DI SPOLETO, POGGIODOMO E CASCIA, località Monte Pizzoro, Colle del Capitano, Monte Femasino, Casale Femaso e Forchetta di Usigni ( D.G.R. 4825 del 22 luglio 1997)
L’area comprendente le località Monte Pizzoro, Colle del Capitano, Monte Femasino, Casale Femaso e Forchetta di Usigni costituisce un sistema insediativo antico, in sé compiuto ed omogeneo, che comprende in sequenza logica e funzionale l’insediamento preromano di Monte Pizzoro, con la necropoli di Colle del Capitano, proiettato, attraverso una serie di quattro castellieri e di altre presenze insediative, allo sfruttamento delle più immediate risorse silvopastorali e soprattutto al controllo di una serie di importanti assi di percorso naturali.
Come esplicitato nel documento istruttorio dell’atto di tutela, al fine di garantire la salvaguardia delle presenze archeologiche e della valenza archeologica della morfologia dei luoghi, nonché garantire per il futuro la possibilità di adeguata percezione visiva, sono stati posti i seguenti criteri e norme cautelari:
- divieto di interventi di movimento terra, sbancamenti e terrazzamenti anche di entità limitata;
- divieto di apertura di cave e di prosecuzione dell’attività estrattiva nelle cave in atto esistenti;
- divieto di trasformazioni agrarie con impianto di colture diverse da quelle tradizionali;
- divieto di esecuzione di arature profonde che possano raggiungere la stratigrafia archeologica non disturbata;
- divieto di opere di forestazione e di colture a carattere non stagionale che alterino la possibilità di percezione visiva dell’andamento plano-altimetrico del terreno;
- divieto di attraversamento di servizi su linea aerea e tralicci; i servizi in condotta possono essere realizzati, purché secondo progetto e tracciato autorizzato secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate per le aree tutelate ai sensi della lettera m) art. 1 L.431/85;
- i lavori edilizi devono essere limitati alla manutenzione e restauro degli immobili esistenti, con divieto di aumenti di volumetria e di costruzione di nuovi edifici o strutture anche a destinazione non abitativa;
- divieto di installazione di ripetitori di segnali radio o di attrezzature similari;
- divieto di realizzare recinzioni continue che impediscano la percezione visiva della conformazione del terreno e dell’articolazione dei campi;
- divieto di rimuovere ed asportare, anche parzialmente, gli accumuli di pietrame che marginano gli appezzamenti di terreno;
- divieto di realizzare nuove strade, anche di carattere privato, e di realizzare pavimentazioni bituminose tradizionali sulle strade esistenti;
- le eventuali opere di regimazione delle acque che si debbano rendere necessarie per garantire la stabilità dei versanti montani devono essere autorizzate secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate per le aree tutelate ai sensi della lettera m) art. 1 L. 431/85;
- i lavori di manutenzione del patrimonio boschivo esistente non devono prevedere la sostituzione degli alberi eventualmente seccati e non devono aumentare o infittire la copertura esistente.
La destinazione dell’area tutelata può essere quella del mantenimento dell’attuale uso agrario e di pascolo del suolo, ferme restando le norme cautelari sopraelencate, specificate dall’atto di tutela integrata con usi compatibili rivolti soprattutto all’escursionismo ed al turismo culturale in grado di valorizzare le potenzialità ambientali. Attraverso la promozione di tali usi saranno possibili interventi di riqualificazione e restauro ambientale, necessari per la presenza di detrattori risalenti al periodo precedente all’apposizione della tutela ed, in particolare, l’eliminazione di alcune recenti costruzioni che disturbano gravemente lo stato dei luoghi, o almeno all’attenuazione del loro impatto visivo.
Al fine di consentire la percezione del valore culturale della porzione di territorio tutelata dovranno essere accortamente ripristinati i percorsi che collegavano le diverse emergenze monumentali in modo da recuperare il rapporto funzionale che le legava e che rappresenta la testimonianza più evidente del significato strutturale dell’insieme degli insediamenti.
Analogamente dovranno essere dismesse le aree di cava attualmente esistenti e sarà necessario progettare il ripristino ambientale delle aree interessate. Parimenti occorrerà recedere da interventi di forestazione (impianto di pini) realizzati al di sopra di emergenze monumentali provvedendo progressivamente a ridurre la presenza del bosco per contemperarla con l’esigenza di tutela del castelliere ivi esistente.
• Terni, Acquasparta (TR), MASSA MARTANA (PG), via Flaminia antica (D.G.R. 4826 del 22 luglio 1997)
La tutela dell’asse di percorso storico rappresentato dalla via Flaminia rappresenta, insieme all’asse fluviale del Tevere, il mantenimento del principale asse strutturale del territorio umbro.
Il documento istruttorio dell’atto di tutela specifica che dovranno ritenersi applicabili anche le forme di 1992, n. 9 ed in particolare dall’art. 10 nella parte che dispone il divieto di qualsiasi intervento sulla viabilità “riconosciuta di interesse storico- ambientale dalle vigenti leggi in materia” fatta salva la manutenzione dello stato attuale.
Precisa quindi che dovranno essere conservate e, se mai, reintegrate le siepi e le alberature esistenti e le opere tradizionali, murarie e non, delimitanti e caratterizzanti i margini viari. Obiettivo dell’atto di tutela è quindi da un lato la salvaguardia del significato culturale degli elementi territoriali ancora esistenti, dall’altro il loro specifico restauro inteso come restauro ambientale.
Inoltre, accanto alla valorizzazione, qualificazione e restauro ambientale del tratto attualmente sottoposto a tutela e delle aree archeologiche monumentali ad esso collegate, occorre necessariamente rafforzare la salvaguardia del significato culturale del percorso attraverso, in primo luogo, il collegamento con i tratti ancora non tutelati e il raccordo, in termini di possibilità di percezione fisica e culturale, con i percorsi che sulla via Flaminia si innestano e, quindi, con gli insediamenti di più immediato riferimento. Anche tale obiettivo recepisce peraltro, dilatandole nel territorio, le disposizioni della già richiamata legge regionale 2 giugno 1992 n. 9 per quanto attiene le disposizioni in tema di tutela della viabilità minore d’interesse storico-ambientale.
La destinazione dell’area sottoposta a tutela deve pertanto essere fortemente connotata in senso culturale, individuando nel percorso l’asse portante per strutturale. Intorno ad essa occorre articolare una fascia territoriale di armonizzazione al parco vero e proprio che evidenzi, attraverso una accorta valorizzazione ambientale, le realtà territoriali a valenza culturale ad esso collegate, consentendo al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la determinante funzione strutturale dell’asse territoriale.
Tutte le aree definite vincolate sono disciplinate nel comma 10, art. 39 dei “Criteri, indirizzi e direttive generali del PTCP”.
Aree definite e non vincolate. Sono le aree che pur adeguatamente conosciute e studiate non sono ancora sottoposte a vincolo, ma che il PTCP ritiene costituiscano luoghi di particolare interesse ai fini della tutela del patrimonio archeologico.
Per queste aree il PRG dovrà considerare la loro condizione nel prevedere il proprio assetto territoriale ed in caso di previsioni insediative o di infrastrutture su dette aree garantirà la tutela del bene verificando, anche preventivamente, la sua valorizzazione all’interno dell’intervento.
In particolare la Normativa del PRG potrà prevedere, ai fini di un permanente controllo in senso archeologico delle trasformazioni del territorio e per tutti gli interventi che comportano scavi o sbancamenti, che venga data tempestiva comunicazione alla soprintendenza Archeologica dell’Umbria per eventuali sopralluoghi e per l’aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio.
Per particolari situazioni inoltre, il PRG potrà prevedere la necessità che il progetto esecutivo di interventi edilizi o di opere pubbliche sia accompagnato da studi e da indagini archeologiche dirette, a cura del soggetto attuatore dell’intervento, svolte con la supervisione scientifica della Soprintendenza.
Presenza di elementi e indizi architettonici, per la sua natura e per la variegata provenienza delle informazioni, fornisce al tempo stesso il quadro dei possibili e necessari programmi di studio ed approfondimento disciplinare ed evidenzia le aree potenzialmente a rischio in caso di trasformazione urbanistica e territoriale.
Su questi ambiti è necessario, fin dalla fase di elaborazione dello strumento urbanistico previsionale, assumere l’obiettivo di individuare i limiti dei siti indiziati orientando di conseguenza anche la scelta delle aree da destinare alla trasformazione o all’edificazione. Parimenti, la validità di tali scelte dovrà essere sottoposta ed oggetto della verifica di compatibilità con la pianificazione d’area vasta, che si avvarrà anche del parere della Soprintendenza competente.
In questo ambito si verificherà parimenti il raggiungimento dell’obiettivo di individuare i limiti dei siti indiziati, ovvero la necessità di rinviare al momento dell’organizzazione del processo di trasformazione con il piano attuativo e preliminarmente ad esso, la definizione del perimetro delle zone con presenza di resti archeologici da tutelare.
Una volta definite le aree di interesse archeologico qualsiasi intervento significativo in tale ambito sarà subordinato, come sopra detto, ad un piano attuativo, costruito anche sulla base di indagini archeologiche dirette preliminari, da eseguirsi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica.
Tali indagini sono finalizzate ad orientare la progettazione planivolumetrica e soprattutto a valutare in anticipo la presenza di elementi ostativi di natura archeologica all’edificabilità dell’area e quindi hanno scopo, attraverso una verifica puntuale che preveda prospezioni archeologiche geofisiche e/o meccaniche, saggi di accertamento stratigrafico ed altro, di identificare e distinguere, nell’ambito dell’area oggetto di Piano Attuativo, il sedime degli edifici da costruire e le aree in cui deve invece essere esclusa l’edificazione. Le indagini, eseguite da personale specializzato, fanno parte del progetto planivolumetrico.