SENSIBILITÀ AL RISCHIO DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE E VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI
Le informazioni sul rischio di inquinamento delle acque sotterranee e sulla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi sono distribuite in modo non uniforme sul territorio provinciale. Le carte di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento realizzate dalla Regione e dal CNR riguardano infatti solo gli acquiferi della Conca Eugubina, Alta Valle del Tevere, Valle Umbra Nord e Valle Umbra Sud. Non esistono ancora dati sulle aree di affioramento dei calcari mesozoici e sull'importante acquifero alluvionale della Media Valle del Tevere. E' stato pertanto necessario riportare in carta le informazioni distinguendo i due diversi livelli di approfondimento:
1) aree classificate. Per queste aree, che comprendono la Conca Eugubina, l'Alta Valle del Tevere e la Valle Umbra e che includono gli ambiti definiti nel PUT come aree a vulnerabilità accertata, viene riportate la classificazione derivante dalla legenda unificata del Programma Speciale VAZAR (Vulnerabilità degli acquiferi in Zone d'Alto Rischio) che identifica sei gradi di vulnerabilità intrinseca:
- molto elevata: falda libera in materiali alluvionali con campo pozzi deprimente la piezometria al di sotto dei corsi d'acqua; falda libera in materiali da grossolani a medi senza alcuna protezione in superficie e con spessore dell'insaturo non superiore ai 5 m dal piano campagna;
- elevata: falda libera in materiali da grossolani a medi senza alcuna protezione in superficie e con spessore dell'insaturo compreso tra i 5 ed i 10 m dal piano campagna;
- alta: rete acquifera in calcari fessurati; falda libera in materiali da grossolani a medi senza alcuna protezione in superficie e con spessore dell'insaturo superiore ai 10 m dal piano campagna;
- media: travertini; vulcaniti; falda libera in depositi lacustri senza alcuna protezione; falda in pressione coperta in superficie da una copertura poco permeabile; falda libera in materiali alluvionali protetta in superficie da una copertura poco permeabile e con spessore dell'insaturo entro 10 m dal piano campagna;
- bassa: Marnoso Arenacea; falda libera in materiali alluvionali protetta in superficie da una copertura poco permeabile e con spessore dell'insaturo superiore ai 10 m;
- molto bassa: depositi fluvio-lacustri prevalentemente argilosi;
2) aree non classificate. Per queste aree è stata fatta una semplice distinzione fra i litotipi principali, come nell' elaborato A.1.2.2, integrata con alcune indicazioni sulla vulnerabilità. Ad ogni formazione o gruppo di formazioni è stata associato un range di vulnerabilità derivato dalla letteratura in materia secondo il seguente schema:
Detriti - vulnerabilità variabile, generalmente elevata
Alluvioni - vulnerabilità generalmente da alta a molto elevata
Travertini - vulnerabilità media
Depositi Fluviolacustri - vulnerabilità da media a molto bassa
Flysch - vulnerabilità da media a molto bassa
Scisti a fucoidi - vulnerabilità bassa
Calcari - vulnerabilità media o alta
Oltre alle caratteristiche intrinseche di vulnerabilità sulla carta sono stati riportati anche alcuni dei principali fattori di rischio di natura antropica: rispetto alle legende tipiche delle carte di vulnerabilità alcuni elementi sono stati accorpati tra loro ed altri (in particolare le reti) non sono stati riportati per rendere la carta più leggibile trattandosi di una elaborazione in scala 1:100.000 (mentre le carte di vulnerabilità del progetto VAZAR sono realizzate alla scala 1:25.000). Gli elementi non riportati in questa carta sono tuttavia presenti in altre tavole ed è quindi possibile in ogni momento il confronto tra il sistema geologico-ambientale e gli altri elementi. In particolare si suggerisce un confronto a livello comunale tra gli aspetti geo-ambientali ed il sistema delle reti (fognature, acquedotti, metanodotti, strade, ferrovie).
Nello stesso elaborato sono riportati i punti del reticolo di monitoraggio qualitativo e quantitativo attivato dalla Regione e dall'ARPA nell'ambito del Progetto PRISMAS, classificati in base al loro stato ambientale come previsto dal D.Lgs 152/99. I pozzi individuati sono rappresentativi delle diverse condizioni idrogeologiche delle falde e dei rapporti con le acque superficiali, essi vengono controllati con misure periodiche trimestrali, sia qualitative che quantitative. L’attività del Progetto Prismas trova riferimento nell’art 43 del DLgs 152/99 e nel relativo Allegato 1: le Regioni sono incaricate di elaborare programmi per la conoscenza e verifica dello stato quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee (e superficiali), in conformità alle indicazioni dell’Allegato 1. Ai punti 1.2 e 2.2 dell’Allegato vengono specificate le definizioni di corpo idrico significativo e di stato di qualità (quantitativo e chimico) con 5 classi di stato ambientale: elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale particolare. Il monitoraggio e la classificazione dello stato ambientale dei singoli punti di captazione è la base che verrà utilizzata per l'individuazione delle aree vulnerabili da nitrati (art. 19 D.Lgs 152/99) e da prodotti fitosanitari (art. 20 D.Lgs 152/99) per la definizione degli obiettivi di qualità previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso decreto.
Ricadute territoriali ed indirizzi normativi
I principi generali riguardanti la tutela e l'uso delle risorse idriche vengono chiaramente definiti con la legge 36/94, disposizioni in materia di risorse idriche che all'art.1 recita:
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Questi principi generali trovano piena applicazione nel recente D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole” . Il Decreto costituisce il testo di riferimento per quanto riguarda la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche dall'inquinamento ed in particolare la qualità delle acque sotterranee è necessario tener conto inoltre delle seguenti normative:
- la legge 319/76 che impone dei valori limite agli scarichi per le sostanze inquinanti senza tuttavia prendere in considerazione il tipo di corpo ricettore degli scarichi medesimi e gli usi ai quali è adibito;
- il DPR 515/82 che regolamenta la qualità delle acque destinate alla produzione di acque potabili;
- il DPR 236/88 Attuazione della direttiva CEE 80/778 sulla "qualità delle acque destinate al consumo umano".
In quest'ultimo decreto vengono introdotte misure finalizzate a garantire la difesa delle acque sotterranee tramite l'istituzione di "aree di salvaguardia delle risorse idriche" (art.4). Gli art. 5 e 6 individuano una "zona di tutela assoluta" (10 m) ed una "zona di rispetto" (almeno 200 m) inerenti le sorgenti e i punti di captazione, mentre l'art.7 definisce una "zona di protezione con riferimento alle aree di ricarica delle falde, alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa". Il decreto inoltre definisce i "requisiti di qualità delle acque" destinate al consumo umano (allegato I) specificando i parametri chimico-fisici e microbiologici da considerare, stabilendone i valori limite e i valori guida, e definisce i metodi, le frequenze e i procedimenti operativi per le analisi delle delle acque sotterranee (allegati 2 e 3). La disciplina delle aree di salvaguardia definita dal DPR 236/88 viene ripresa ed integrata nell'art.21 del D.Lgs 152/99 che al comma 1 indica nelle Regioni i soggetti preposti all'individuazione delle aree di salvaguardia, al comma 4 specifica le dimensioni e la disciplina della zona di tutela assoluta, ai comma 5 e 6 definisce la disciplina della zona di rispetto e al comma 7 indica in 200 m di raggio l'estensione minima della zona di rispetto.
Nell'ambito di questa disciplina giuridica assume un ruolo fondamentale la legislazione regionale anche perché con il D.P.R. 616/77 le Regioni avevano ricevuto e hanno ancora oggi la delega delle funzioni concernenti "la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee".
La Regione dell'Umbria con la legge regionale 9/79 "Norme integrative e di attuazione della legge 10 Maggio 1976, n.319, relative allo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti" individua come prioritaria la necessità di assicurare la tutela delle risorse idriche destinate ad uso potabile. L'articolo 10 stabilisce che è la Regione ad individuare "le aree nelle quali sarà vietata, o comunque regolamentata secondo le norme vigenti, la costituzione e la gestione di insediamenti produttivi, la costruzione e l'utilizzazione di opere destinate al prelievo di acque superficiali e profonde, lo smaltimento sul suolo di rifiuti liquidi e solidi, l'impiego dei fertilizzanti ed infine l'uso dei pesticidi e di tutti gli altri presidi sanitari di cui al primo comma dell'art.6 della legge 283/1962".
Nei successivi articoli 11, 12 e 13 vengono inoltre definite le competenze di Giunta Regionale, Consiglio provinciale di sanità e Comuni per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e i controlli necessari per la costruzione di pozzi ed altre opere di captazione delle acque sotterranee.
Nel 1983 con la L.R. 52/1983 "Approvazione del Piano Urbanistico Territoriale" le acque sotterranee hanno, nelle norme di attuazione, un articolo loro dedicato (art. 8) che prevede che "nelle aree ove sono presenti risorse idriche di interesse generale indicate nella Tav.II (PUT) e in quelle che verranno individuate con apposita delibera della Giunta Regionale a seguito di ulteriori studi o di richieste dei comuni interessati, è vietata la realizzazione di ogni opera di escavazione e perforazione, di installazione di impianti, manufatti, ed attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività, che possano recare pregiudizio per le risorse acquifere, nonchè lo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi e l'uso di pesticidi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/1979". Lo stesso articolo stabilisce inoltre che entro un anno dall'entrata in vigore del PUT, la Giunta Regionale deve definire su cartografia in scala 1:25.000 le aree da tutelare ed estende i divieti anche alle aree di tutela delle acque minerali. Lo stesso articolo fa salva però la possibilità per i soggetti pubblici o privati di realizzare pozzi ed effettuare attingimenti sulla base di autorizzazioni e concessioni perdendo così molto della sua efficacia. Inoltre il concetto del "recare pregiudizio", pur se comprensibile in linea generale, appare di difficile applicazione sul piano tecnico-scientifico.
L'art. 8 della legge 52/1983 viene successivamente sostituito con l'art.18 della L.R. 26/1989 che tuttavia non presenta novità rilevanti per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee: anche in questo caso non vengono individuati criteri oggettivi per stabilire se una determinata attività può recare pregiudizio alle risorse idriche. Forse anche per questa mancanza di criteri oggettivi non è ancora stata realizzata una cartografia regionale definitiva con l'indicazione delle "aree di interesse generale" da tutelare.
Con l'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Territoriale (L.R. 27/2000) viene stabilito che il PTCP, tenuto conto della normativa vigente e della pianificazione regionale, definisce e disciplina gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata. Tali ambiti sono rappresentati nella carta 45 del PUT ed il loro aggiornamento spetta alla Giunta regionale secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/99 e tenendo conto del piano di risanamento delle acque.
Con la fine degli anni ottanta la Regione dell'Umbria ha cominciato a realizzare le carte di vulnerabilità all'inquinamento di alcuni dei più importanti acquiferi della regione nell'ambito del programma speciale VAZAR (Vulnerabilità Aquiferi Zone Alto Rischio) intrapreso dalla linea 4 del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi idrogeologiche (GNDCI) del CNR. Attualmente tutti gli acquiferi alluvionali della Provincia di Perugia, con l'eccezione della media Valle del Tevere, sono stati studiati e per ognuno è stata realizzata la relativa carta di vulnerabilità. Tali carte sono state fino ad oggi utilizzate solo come strumento conoscitivo mentre hanno la potenzialità per poter essere utilizzate anche come strumento di pianificazione territoriale.
Facendo riferimento alla normativa sopra richiamata si specifica il ruolo del PTCP in merito alla tutela delle acque sotterranee ed suoi rapporti con Regione, Provincia e ARPA:
- Il PTCP acquisisce dalla Regione la classificazione dei corpi idrici sotterranei secondo quanto stabilito dal D.Leg 152/99 e illustrato ai punti 1.2 e 2.2 dell’Allegato 1 allo stesso decreto. Tale classificazione indica lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei sulla base dei risultati del monitoraggio periodico effettuato dall’ARPA distinguendo 5 classi di qualità: stato ambientale elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale particolare.
- Il PTCP acquisisce l’indicazione dei corpi idrici significativi per i quali la Regione ha stabilito gli obiettivi di qualità ambientale e di qualità per specifica destinazione d’uso (art.4 D.Lgs 152/99).
- Il PTCP recepisce le proposte di intervento di Regione e ARPA finalizzate al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui sopra.
- Il PTCP acquisisce l'indicazione delle aree vulnerabili da nitrati (art.19 D.Lgs 152/99) e prodotti fitosanitari (art.20 D.Lgs 152/99) indicate dalla Regione, sentita l’Autorità di Bacino, sulla base dei risultai del monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei condotto dall’ARPA.
- Il PTCP recepisce le proposte di intervento per la riduzione dell’impatto dovuto alle attività agricole, in particolare nei settori strategici per l’approvvigionamento idrico e nelle zone in cui tali interventi hanno una ricaduta diretta sulla programmazione urbanistica.
- Il PTCP promuove studi di settore, di concerto con l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale dell’Umbria (ARPA), Regione e Provincia, finalizzati a:
- definire le aree di tutela sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Regione e individuare le zone di riserva (come definite dal D.Lgs.152/1999 e successive modificazioni);
- realizzare un catasto e un censimento dei punti di captazione;
Si propongono infine i seguenti indirizzi per la pianificazione comunale.
Le "carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento", i cui elementi principali sono riportati anche nel P.T.C.P., rappresentano uno strumento di pianificazione territoriale: ogni strumento di piano deve dare conto di come ha valutato le proprie proposte di intervento rispetto alle diverse indicazioni fornite dalle carte.
La scelta delle aree da sottoporre a tutela e tutte le decisioni sul consentire, disincentivare e/o regolamentare determinate attività e insediamenti, devono tener conto delle seguenti indicazioni associate ai diversi gradi di vulnerabilità degli acquiferi.
· Aree alluvionali indicate dalle carte GNDCI-CNR e dal PTCP come "zone caratterizzate da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi elevata o estremamente elevata; zone di rispetto dei punti di captazione (art.6 DPR 236/88). In accordo con il DPR 236/88, con la L.R. 9/79, con l'art.8 della L.R. 52/83, con l'art. 18 della L.R. 26/89, con l'art.47 della L.R. 27/2000 e con il D.Lgs 152/99, in queste aree deve essere vietata ogni opera di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere nonchè lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, la dispersione di liquami zootecnici, l'uso di nutrienti e pesticidi ai sensi dell' art. 10 della L.R. 9/79 e ogni attività indicata all'art. 21, comma 5, del D.Lgs 152/99. Sono da proibire inoltre gli scarichi in acque superficiali o deve essere garantito che, in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate in Tab A3 del DPR 515/82: qualora tali condizioni non vengano rispettate si dovranno adottare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi.
· Aree alluvionali generalmente caratterizzate da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta; rete acquifera in formazioni litoidi fessurate con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta. Devono mettersi in essere revisioni delle normali pratiche agronomiche al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e nutrienti nell'acquifero soggiacente: applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir. CEE 91/676). Forte limitazione di smaltimento dei liquami zootecnici. Non si possono effettuare scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere comunque garantito che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche vengano rispettate le condizioni di qualità indicate in Tab A3 del DPR 515/82.
· Depositi generalmente caratterizzati da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi bassa o molto bassa. Non è previsto nessun vincolo per le attività insediate o da insediare fatte salve le verifiche puntuali. Non è prevista nessuna limitazione d'uso per il suolo salvo che per il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più elevata, nel quale caso le acque superficiali devono rispettare le condizioni di qualità indicate in Tab A3 del DPR 515/82.
Nel progetto di nuove opere per la captazione di acqua per scopi idropotabili devono essere inserite barriere fisiche in corrispondenza della "zona di rispetto" di 200 m prevista dal DPR 236/88 e dal D.Lgs 152/99. Tali barriere potranno essere realizzate attraverso la piantagione con alberi ad alto fusto o destinando le aree comprese nella "zona di rispetto" ad usi che comportano un basso rischio di inquinamento come agricoltura biologica, giardini botanici, parchi giochi.
Nel progetto di opere di emungimento si deve accertare che queste siano compatibili con le caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento (D.M. 11.03.1988)". In fase di realizzazione devono inoltre essere rispettati i seguenti criteri costruttivi:
· Inserimento nell'intercapedine tra parete di scavo e rivestimento di un elemento filtrante (dreno) al fine di:
- aumentare la permeabilità in prossimità della colonna pozzo;
- rendere solidale la colonna pozzo con il terreno circostante così da evitare franamenti interni del pozzo;
- formare un ulteriore filtro (prefiltro) al contorno di quelli della colonna.
· Tamponamento con materiale impermeabile o cementazione della parte alta dell'intercapedine per isolare la colonna dai terreni più superficiali.
· Disposizione del tubaggio definitivo in modo che siano presenti parti drenanti l'acquifero (filtri) in corrispondenza dei livelli produttivi e parti cieche in corrispondenza dei terreni insaturi o di quelli che si vogliono escludere dalla captazione.
· Nel caso di acquiferi artesiani e di falde multistrato si devono prevedere sistemi di separazione delle falde.
· In attesa di una definizione legislativa regionale, l’utilizzo dele acque azotate provenienti da impianti di trattamento dei reflui zootecnici ai fini della fertirrigazione, dovrà avvenire in modo da evitare danni ambientali e nel rispetto della salute dell’uomo e delle altre attività che sul territorio sono consentite e/o previste dagli strumenti di pianificazione e programmazione.