A.1.3
Sensibilità al rischio geomorfologico e sismico. (scala 1:100.000)


SENSIBILITÀ AL RISCHIO GEOMORFOLOGICO E SISMICO

Il tema del rischio territoriale viene sintetizzato nell'elaborato A.1.3 dove viene riportato un quadro aggiornato della franosità e dei dissesti del territorio provinciale derivato dall'elaborato A.1.1.2, unitamente alla classificazione macrosismica introdotta dal PUT (Carta n° 51), e riferita alla “pericolosità sismica di base”.

Il territorio provinciale viene quindi classificato sulla base della massima accelerazione orizzontale di picco (PGA) secondo tre livelli definiti dai valori di soglia di 0.12(g) e 0.20(g). Ad ogni territorio comunale viene attribuito il valore relativo al capoluogo.

 

Livello 1                 PGA=o>0,20(g)                sismicità elevata

Livello 2a                0.12(g)<PGA<0.20(g)         sismicità media

Livello 2b                PGA<0.12(g)                     sismicità bassa

Si nota una zona a bassa sismicità comprendente solo quattro comuni ad W-SW del Lago Trasimeno.  La zona sismica occupa invece gran parte del territorio provinciale da NW a SE e raggiunge i livelli più elevati, attestandosi sempre su valori di PGA>20(g), in un’ampia zona orientale comprendente la Valnerina, lo Spoletino, la Valle Umbra e parte della Valle del Tevere

Ricadute territoriali ed indirizzi normativi

1)     Rischio Geomorfologico ed Idrogeologico

La legge 64/74, stabilisce che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche che private, debbono essere realizzate in osservanza di norme tecniche fissate da successivi decreti del Ministro dei Lavori Pubblici. Come disposto dall’art.1 di tale legge, i criteri generali e le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione, la costruzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione sono stati fissati dal D.M. 21.01.81 e dal successivo D.M. 11.03.1988.

Tali norme riguardano in particolare:

- a) le indagini geotecniche;

- b) le opere di fondazione;

- c) le opere di sostegno;

- d) i manufatti di materiali sciolti;

- e) le gallerie ed i manufatti sotterranei;

- f) la stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo;

- g) la fattibilità di opere su grandi aree;

- h) discariche e colmate;

- i) emungimenti da falde idriche;

- l) consolidamento dei terreni;

- m) drenaggi e filtri

- n) ancoraggi.

Il D.M. 11.03.1988 prevede che tutte le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche siano sempre basate sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove. I calcoli di progetto devono comprendere le verifiche di stabilità e le valutazioni del margine di sicurezza, sia nelle fasi transitorie di costruzione e sia nella fase definitiva, per l’insieme manufatto-terreno.

In presenza di azioni indotte da sismi, si adotteranno i criteri di valutazione del carico limite e del relativo coefficiente di sicurezza prescritti dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 19.06.1984).

I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli devono essere esposti in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali. Il D.M. 11.03.1988 prevede inoltre, per molte situazioni (punti d), e), f), g), h), i), l), n) del precedente elenco), uno studio geologico, con relativa relazione, da affiancare alla relazione geotecnica. Questo tipo di studio è previsto per tutti i problemi relativi alla stabilità dei pendii .

Per quanto riguarda in modo specifico i problemi di stabilità dei versanti lo stesso decreto definisce gli accertamenti di carattere generale, le indagini specifiche e i calcoli di stabilità da effettuare sia sui pendii naturali che sui fronti di scavo.

Facendo riferimento alla normativa sopra richiamata, si propongono i seguenti indirizzi per la pianificazione comunale:

Qualsiasi scelta di trasformazione urbanistica del territorio non può prescindere dalla individuazione dei rischi geologici, geomorfologici ed idrogeologici.

Nei PRG dovranno essere individuati tutti i dissesti significativi presenti nel territorio comunale, indicando per ognuno la tipologia, le caratteristiche geometriche e lo stato di attività.

Nei Comuni soggetti a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/ 23) ed in tutti i comuni nel cui territorio ricadono centri abitati da consolidare (L.64/74), aree in frana indicate nella carta A.1.3. del PTCP, aree ad elevata propensione al dissesto (PTCP), deve essere previsto, durante la fase di formazione del PRG, uno studio geologico comprendente: una carta geologica e una carta geomorfologica realizzate ad una scala adeguata integrate da accertamenti di carattere generale (come per esempio: la raccolta di notizie storiche riguardanti l’evoluzione del pendio ed eventuali danni sulle strutture esistenti, la raccolta di dati sulle precipitazioni meteoriche e sui caratteri idrologici della zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento).

Lo studio dovrà verificare, ad una scala di maggior dettaglio, le indicazioni del PTCP ed individuare le aree instabili che dovranno essere perimetrate dettagliatamente sulla carta geomorfologica, individuando per ogni fenomeno franoso:

-tipologia;

-stato di attività;

-nicchia di distacco;

-direzione di movimento;

-zona di accumulo.

Nelle aree instabili individuate dalla cartografia di cui sopra, non sono possibili espansioni edilizie fintanto che non si è provveduto alla stabilizzazione dei versanti, alla bonifica ed al consolidamento dei dissesti. Se tali aree instabili sono comprese tra quelle indicate dal Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino non è possibile alcuna espansione edilizia.

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia e urbanistica in aree considerate instabili deve essere preceduto da uno studio di approfondimento idrogeologico e geotecnico al fine di stabilire la compatibilità geologica ed economica dell’intervento. L’approfondimento dovrà tenere conto dello studio geologico di base di cui sopra ed inoltre:

-ricostruire la superficie piezometrica della prima falda acquifera e misurare le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero e della zona insatura;

-definire le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;

-riconoscere eventuali superfici di scorrimento e definirne la forma attraverso indagini dirette e indirette (indagini geofisiche);

-valutare la velocità di scorrimento di eventuali movimenti franosi in atto;

-verificare la stabilità dei versanti attraverso programmi di calcolo che tengano conto delle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, dell’assetto strutturale, della posizione e della forma delle superfici discorrimento reali e/o potenziali.

Per i pendii ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle possibili azioni sismiche; -individuare gli interventi di bonifica necessari per consentire le trasformazioni edilizie e/o urbanistiche e definirne i criteri di progetto.

Per quanto riguarda le trasformazioni edilizie ed urbanistiche nelle aree già vincolate ai sensi della legge 64/74 ci si atterrà alle disposizioni previste dalla normativa regionale e comunque il rilascio dell’atto autorizzativo dei lavori, qualora previsti in area interessata dall’art.2 della L. 64/74, dovrà essere preceduto dal rilascio della autorizzazione specifica prevista dalla stessa legge.

2)     Rischio sismico

Individuati i livelli di pericolosità di base definiti dal PUT e riportati nella carta A.1.3 del PTCP, il rischio sismico dovrà essere definito a scala comunale, nella parte strutturale del P.R.G. mediante:

          lo studio della pericolosità sismica locale;

          lo studio della vulnerabilità del patrimonio edilizio;

          lo studio dell’assetto urbanistico-territoriale in funzione della pericolosità di base e locale.

Nell’ambito della valutazione degli effetti di sito e della pericolosità sismica locale assume una importanza fondamentale la microzonazione sismica. In accordo col l’art. 50 della L.R. 27/2000 (Piano Urbanistico Territoriale) vengono definiti due livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:

 

a) livello 1

 

b) livello 2

 

·                     I comuni con il massimo livello di pericolosità di base (livello 1), eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche finalizzate a valutare la compatibilità delle destinazioni d’uso residenziali del tipo A, B, C, produttive del tipo D e servizi generali del tipo F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, con gli effetti sismici locali e studi di microzonazione sismica di dettaglio per i piani attuativi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Delibera della Giunta della Regione dell’Umbria 226 del 4/04/2001.

·                     I comuni i cui territori sono sottoposti a studi di livello 2 eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche sulle aree destinate ad ospitare opere di interesse pubblico o di importanza strategica, sulla base dei criteri stabiliti dalla Delibera della Giunta della Regione dell’Umbria 226 del 4/04/2001.