Licenze di attingimento

Procedimento Amministrativo “Licenza di attingimento da acque pubbliche”

Le licenze di attingimento rilasciate dalla Provincia di Perugia hanno una validità annuale, sono autorizzazioni relative all’utilizzo provvisorio di acque pubbliche, sono revocabili in qualsiasi  momento e non possono essere rilasciate per un periodo superiore a cinque anni consecutivi. Tali licenze sono suddivise in due categorie principali:

Licenze per uso irriguo valevoli dal 01/05/al 30/09/ di ogni anno;

Licenze per uso industriale dal 01/01/ al 31/12/ di ogni anno.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande vanno presentate entro il 28 di Febbraio per uso irriguo ed entro il 15 Dicembre per uso diverso.

Documentazione richiesta per uso irriguo

La domanda per uso irriguo deve essere fatta compilando un modulo prestampato reperibile presso l’Ufficio Attingimenti della Provincia di Perugia o presso lo Sportello del Cittadino da ogni utente (per gli utenti che presentano la domanda per il primo anno), o annotando le variazioni sul modulo precompilato, se ce ne sono, che viene fatto recapitare all’utente per posta nel mese di Dicembre con i dati degli anni precedenti (per gli utenti che hanno presentato la domanda negli anni precedenti); su tale modulo deve essere apposta una marca da bollo da €.11,00.

Gli allegati richiesti consistono in:

- N° 2 copie della planimetria in scala 1: 2.000 (Formato A3), nelle quali sono evidenziate le particelle dei terreni da irrigare ed il punto di prelievo delle acque .

Documentazione richiesta per uso diverso

La domanda per uso diverso deve essere fatta compilando un modulo prestampato, reperibile, da ogni utente, presso l’Ufficio Attingimenti  della Provincia di Perugia o presso lo Sportello del Cittadino, sul quale deve essere apposta una marca da bollo da €. 11,00.

Gli allegati richiesti consistono in:

- N° 2 copie della planimetria in scala 1: 2.000 (Formato A3), nelle quali sono evidenziate le particelle dei terreni da irrigare ed il punto di prelievo delle acque;

- N° 2 copie della planimetria in scala 1:25.000 in cui è evidenziata la zona di prelievo delle acque;

- relazione tecnica sull’insediamento, sull’uso delle acque e sulla quantità prevista di consumo delle acque stesse;

- in caso di restituzione delle acque, analisi chimiche, rilasciate da laboratori ufficiali, attestanti che le acque di scarico abbiano le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

Informazioni utili

- Le domande per la presentazione delle denunce dei pozzi dovranno recapitare alla Amministrazione Provinciale fino al 21/08/2000; si informa che la mancata presentazione della denuncia comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 206,58 a €. 619,75 e comunque la chiusura del pozzo a spese del trasgressore.

- Per i pozzi ad uso domestico l’utente può effettuare la denuncia anche mediante autocertificazione ai sensi della Legge 04 gennaio 1968 n° 15 (per l’autocertificazione non occorre documento);

- Sono esenti da concessione i pozzi o le sorgenti ad uso domestico ai sensi dell’art. 93 del R.D. 1775/’33;

- I pozzi che non rientrano nell’uso domestico sono soggetti a concessione regionale;

- Le sorgenti che non rientrano nell’uso domestico sono soggette a licenza o concessione e verranno esaminate caso per caso dall’Ufficio Attingimenti.

MODULISTICA
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ORDINANZE 2011
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ordinanze 2010
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ordinanze 2009
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ORDINANZE 2008
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Divieti di attingimento dai corpi idrici del comprensorio Provinciale
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Consentiti gli attingimenti per impianti a goccia dal Lago Trasimeno
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Prime limitazioni per licenze di attingimento e concessioni di derivazione idrica
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Consentiti gli attingimenti per impianti a goccia dal Lago Trasimeno
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REVOCHE

In base alle condizioni idrometeorologiche la provincia di Perugia procederà alla revoca con Ordinanza del Presidente delle licenze di attingimento dai corpi idrici del Comprensorio Provinciale che non garantiscono il minimo deflusso vitale.

Per quanto concerne il lago Trasimeno si procederà ai sensi del Piano Stralcio del Lago Trasimeno alle ordinanze di sospensione delle licenze di attingimento nel caso di decremento del livello del lago tra – 75 e – 99 cm per tre giorni la settimana ed alla sospensione totale nel caso di decremento del lago al di sotto –100 cm rispetto allo zero idrometrico.

In ogni caso di ordinanze di sospensione delle licenze di attingimento, le stesse saranno comunicate a mezzo stampa, TG REGIONALI E DIFFUSE VIA FAX ai Comuni territorialmente competenti ed alle seguenti Associazioni degli agricoltori: CIA, Col diretti, Confagricoltura.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le normative vigenti di riferimento per quanto riguarda le licenze di attingimento sono così riassumibili:

- Regio Decreto 1775 del 1933;

- Decreto Legislativo 275 del 1993;

- Legge 36 del 1994 (Galli);

- Decreto Legislativo 152 del 1999;

- Legge Regionale 39 del 1980;

- Legge Regionale 20 del 1984 (Deleghe);

- Legge Regionale 44 del 1998;

- Decreto Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n° 238.

In base a quest’ultima normativa TUTTE LE ACQUE RISULTANO PUBBLICHE E NECESSITANO DI REGOLARE CONCESSIONE O LICENZA.